Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 33 cpv. 1 frase introduttiva, 2, 3 e 5 (nuovo)

1È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

2

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

3

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

5

Ove si tratti di mediazione e commercio è parimenti punibile l’infrazione commessa all’estero. Il perseguimento penale è ammesso solo se l’autore si trova in Svizzera e non è estradato all’estero, oppure se a causa di tale reato è estradato in Svizzera. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale.

Art. 34 cpv. 1 frase introduttiva, 2, 3 e 5 (nuovo)

1

È punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza poter valere una deroga giusta l’articolo 7 capoverso 2:

2

Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

3

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

5

È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale.

Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3

1

È punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza poter valere una deroga giusta l’articolo 8 capoverso 2:

2

Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

3

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

Art. 36 cpv. 1 frase introduttiva e 4

1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

4

L’azione penale si prescrive in sette anni.

Art. 37 Infrazioni commesse nelle aziende

1Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

2Se in un’azienda, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell’articolo da 33 a 35, l’azienda è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.

Art. 42 cpv. 6 (nuovo)

2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 22/28