Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine

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3.2.2 Competenza ratione personae e ratione loci (art. 2)

Art. 2 Competenze del Consiglio federale

1Il Consiglio federale è competente per l’emanazione di misure coercitive.

2Esso emana le misure coercitive sotto forma di ordinanza.

3Può stabilire deroghe al fine di tutelare interessi svizzeri o sostenere attività umanitarie, in particolare per la fornitura di derrate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici.

4Può stabilire che le misure coercitive si applichino anche ad atti compiuti all’estero da:

a. cittadini svizzeri;

b. persone domiciliate in Svizzera;

c. persone giuridiche e organizzazioni istituite secondo il diritto svizzero, incluse le loro stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all’estero.

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZG e ZH, i partiti politici PPD e PLR, Swissmem e l’Università di Ginevra sono favorevoli alla regolamentazione del campo d’applicazione locale e personale delle misure coercitive e alla corrispondente introduzione del principio di extraterritorialità.

Diversi partecipanti alla consultazione constatano che, secondo le norme generali del diritto penale, l’applicazione del principio di extraterritorialità presuppone in linea di massima una doppia punibilità. Per questo motivo chiedono un ampliamento o una precisazione dell’articolo (GE, PLR, CP, USAM e Università di Ginevra). Il CP e l’USAM spiegano che anche un obbligo internazionale della Svizzera vincolante per le persone fisiche giustificherebbe, in alternativa al requisito della doppia punibilità, l’effetto extraterritoriale delle misure coercitive.

GE e l’Università di Ginevra si chiedono cosa significhi "stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all’estero" e se in tale contesto sia determinate la quota di capitale di una società anonima. Inoltre propongono di sostituire l’espressione "domiciliate" di cui all’articolo 2 capoverso 4 lettera b con l’espressione "che risiedono abitualmente".

VD, l'UDC, economiesuisse, l’USI, il Forum OAD, l’ASB e la SSIC sono contrari all’ampliamento del campo d’applicazione territoriale delle misure coercitive. Essi sono dell’avviso che il principio di territorialità è ben radicato nel diritto amministrativo (VD, economiesuisse e USI). L’UDC critica il fatto che l’introduzione del principio di nazionalità e personalità mina gravemente in ultima analisi il principio di territorialità, che è uno dei principi fondamentali della sovranità degli Stati. economiesuisse, l’USI e l’ASB lamentano il fatto che l’estensione ad altre persone fisiche e giuridiche si spinge oltre le disposizioni internazionali generalmente in uso. Inoltre, a loro avviso, non si può pretendere che una persona residente all’estero si informi regolarmente sulle misure sanzionatorie emanate dal Consiglio federale. Gli oppositori delle modifiche proposte chiedono che si mantenga il collaudato principio di territorialità o, per lo meno, che ci si attenga al requisito della doppia punibilità.

3.2.3 Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale (art 4a)

Art. 4a Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale

Chi in buona fede prende provvedimenti in osservanza delle misure coercitive o trasmette spontaneamente all’autorità informazioni che potrebbero essere in rapporto con tali misure

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