Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati

3.2.12 Adeguamento analogo della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull’energia nucleare

1. Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale,

Art. 15 cpv. 1, 1bis(nuovo) e 3

1

Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all’estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un’autorizzazione di principio secondo l’articolo 9 e di un’autorizzazione di mediazione per ogni singolo caso.

1bis

Devono essere titolari soltanto di un’autorizzazione di mediazione, a condizione che la mediazione sia effettuata all’estero:

a. i cittadini svizzeri;

b. le persone domiciliate in Svizzera;

c. le aziende con sede o domicilio in Svizzera, qualora la mediazione avvenga su loro incarico o su loro istruzione, oppure attraverso una delle loro stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all’estero.

3

Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all’estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni ottiene un’autorizzazione di mediazione solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

Art. 16a cpv. 1, 1bis(nuovo) e 3

1

Chi dal territorio svizzero commercia in materiale bellico all’estero, senza gestire in Svizzera una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, necessita, oltre che di un’autorizzazione di principio ai sensi dell’articolo 9, di una patente di commercio per ogni singolo caso.

1bis

Devono essere titolari soltanto di una patente di commercio, a condizione che il commercio sia esercitato dall’estero:

a. i cittadini svizzeri;

b. le persone domiciliate in Svizzera;

c. le aziende con sede o domicilio in Svizzera, qualora il commercio avvenga su loro incarico o su loro disposizione, oppure attraverso una delle loro filiali giuridicamente dipendenti all’estero.

3

Chi dal territorio svizzero commercia all’estero in armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi ottiene la patente di commercio solo se fornisce la prova che dispone di una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 21/28