Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine

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non può essere perseguito, a seguito di tali azioni, per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale, o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

Ad eccezione dell’UDC, tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli all’introduzione di un’esclusione dalla responsabilità civile, penale e contrattuale nell’esecuzione in buona fede delle misure coercitive. BS, SO, TG, il PPD, l’ASB, Swissmem e l’Università di Ginevra ritengono che la nuova disposizione faciliti la cooperazione tra gli operatori statali e quelli privati, aumentando l’efficienza nell’attuazione delle misure coercitive. GE, il CP e l’ASB sono del parere che ciò comporti una maggiore certezza del diritto per le persone soggette all’obbligo di informare.

BL, il CP e l’USAM si dichiarano contrari, in quanto la nuova disposizione va troppo oltre prevedendo l’esclusione della responsabilità anche nel caso in cui qualcuno trasmetta spontaneamente all’autorità informazioni che potrebbero essere in rapporto con una misura coercitiva. Il CP e l’ASG chiedono che l’esclusione della responsabilità si limiti alla trasmissione di informazioni in osservanza di una misura coercitiva. BL si spinge oltre e chiede che l’esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale si applichi solo «se vengono presi in buona fede provvedimenti in osservanza di una misura coercitiva disposta e passata in giudicato». BL critica il fatto che la formulazione «(...), che potrebbero essere in rapporto con una misura coercitiva» è imprecisa e priva di una protezione giuridica efficace il segreto d’ufficio, il segreto professionale e il segreto d’affari, che sono estremamente importanti nelle relazioni economiche.

economiesuisse, l’USI e la SSIC chiedono invece un ampliamento di tale esclusione alle operazioni effettuate nell’ambito delle deroghe secondo l’articolo 2 capoverso 3. Esse sostengono che tale aggiunta contribuirebbe a una maggiore certezza del diritto per le deroghe controllate dalle autorità.

3.2.4 Esclusione della responsabilità giuridica nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale

Art. 7 cpv. 1 Frase introduttiva e lett. b, e cpv. 7

1Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati o di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti, nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini, se:

b. le autorità estere, le organizzazioni o i consessi internazionali sono vincolati dal segreto d’ufficio o da un obbligo analogo di mantenere il segreto e garantiscono nel loro campo la protezione contro lo spionaggio industriale; sono fatte salve le disposizioni relative all’informazione del pubblico in merito all’applicazione di sanzioni internazionali.

7Conformemente ai capoversi 1-3 e 5, la legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.

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RS 172.021

2010-11-05/420 \ COO.2101.104.5.2592221 11/28