Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
3.2.5 Aumento dell’entità della pena
Art. 9 Crimini e delitti
1Chiunque intenzionalmente viola disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 2, la cui violazione è dichiarata punibile, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3Se il reato è commesso per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Tutti i Cantoni (tranne GE), il PPD, il PLR e Swissmem sono favorevoli all’inasprimento delle sanzioni, mentre GE, l’UDC, il CP, economiesuisse, il Forum OAD, l’USI, l’USAM e l’Università di Ginevra sono contrari e lo reputano eccessivo.
Secondo AG il previsto inasprimento delle pene è una misura efficiente e adeguata per migliorare l’attuazione delle sanzioni internazionali. Il PPD e Swissmem reputano una logica conseguenza l’adeguamento delle disposizioni penali alla revisione del codice penale.
Diversi partecipanti alla consultazione criticano il fatto che il previsto inasprimento delle pene violi il principio di proporzionalità. Secondo GE e l’Università di Ginevra, una pena detentiva fino a 10 anni conformemente all’articolo 9 capoverso 2 è inadeguata rispetto a fattispecie paragonabili, ovvero la pena detentiva fino a 5 anni per casi gravi di riciclaggio di denaro o per la partecipazione a un’organizzazione criminale. Anche il CP e l’USAM considerano adeguata la pena detentiva di 5 anni per le violazioni gravi alle ordinanze emanate secondo l’articolo 2 capoverso 3, prevista all’articolo 9 capoverso 2 della legge attualmente in vigore, soprattutto rispetto alla pena detentiva di 3 anni prevista all’articolo 123 CP per lesioni semplici o alla pena detentiva di almeno 5 anni prevista all’articolo 111 CP per omicidio intenzionale.
Il CP, economiesuisse, l’USI e l’USAM sono contrari all’adeguamento delle pene a quelle della legislazione sul controllo delle esportazioni. economiesuisse e l’USI ritengono inopportuno un inasprimento delle sanzioni, poiché in pratica farebbe differenza se un’impresa viola un embargo sul materiale d’armamento o sanzioni “puramente” politiche. Il CP e l’USAM constatano che la legge sul materiale bellico, la legge sul controllo dei beni a duplice impiego, la legge sull’energia nucleare o la legge sulle dogane non perseguono la tutela degli stessi obiettivi e degli interessi pubblici come la legge sull’embargo. Di conseguenza, ritengono giustificate le sanzioni più aspre previste da queste leggi. Le sanzioni previste nella legge sugli embarghi non dovrebbero essere adeguate per ragioni di parità di trattamento alle disposizioni della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull’energia nucleare, bensì esclusivamente per ragioni di necessità e di proporzionalità.
economiesuisse, il Forum OAD, l’USI e l’ASB fanno notare che, secondo la parte generale del codice penale, è eccessivo qualificare come crimine una violazione grave all’articolo 2 capoverso 2 dell’avamprogetto LEmb. Prima della revisione della «vecchia» parte generale del Codice penale, la violazione grave all’articolo 2 capoverso 2 dell’avamprogetto, che attualmente è punita con una pena detentiva di 5 anni, era considerata un delitto. Se fosse considerata un crimine, le violazioni gravi alla legge sugli embarghi sarebbero reati preliminari al riciclaggio di denaro, il che porterebbe a ulteriori obblighi di vigilanza delle