Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
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3.2 Osservazioni sulle singole disposizioni:
3.2.1 Confisca di averi e risorse economiche (art. 1 cpv. 3 lett. c)
Art. 1 cpv. 3 lett. c
3Le misure coercitive possono segnatamente:
(...)
c. prevedere la confisca di averi e risorse economiche, nonché disciplinarne l’ulteriore impiego.
La maggioranza dei partecipanti è favorevole all’articolo 1 capoverso 3 lettera c e al corrispondente ampliamento della gamma di misure da parte del Consiglio federale (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH, UDC, PLR, CP, economiesuisse, USI, SSIC, USAM, Swissmem e Università di Ginevra). AG considera opportuno l’ampliamento del campo d’applicazione delle misure coercitive per migliorare l’esecuzione delle misure internazionali e anche BL si dichiara pienamente d’accordo con la modifica proposta.
Anche i partecipanti alla consultazione che esprimono suggerimenti o critiche in merito alla formulazione della disposizione sostengono fondamentalmente l’avamprogetto (AG, BL, PLR, CP, economiesuisse, USI, SSIC e USAM). Le loro constatazioni e proposte di modifica sono riassunte qui di seguito.
Il PLR afferma che la confisca di averi e risorse economiche come seria limitazione della garanzia della proprietà è giustificata solo in presenza di un interesse pubblico o a tutela di diritti fondamentali di terzi e che va adottata esclusivamente come ultima ratio.
Il CP e l’USAM sono della stessa opinione, ma spiegano che le limitazioni di diritti fondamentali richiedono una base legale e questo presupposto è adempiuto con l’entrata in vigore dell’articolo 1 capoverso 3 lettera c. Inoltre la misura coercitiva deve rispettare il principio di proporzionalità. Per questa ragione la disposizione deve prevedere esplicitamente che la confisca venga disposta esclusivamente in casi in cui le misure coercitive secondo le lettere a e b non possano garantire a sufficienza la tutela dell'interesse pubblico. Inoltre l’autorità federale competente dovrebbe essere tenuta per legge a giustificare questa notevole limitazione della garanzia della proprietà tenendo conto del principio di proporzionalità.
Per economiesuisse e l’USI è necessario un elenco esaustivo delle misure coercitive che il Consiglio federale può disporre, poiché secondo i principi procedurali generali esse richiedono una base legale.
Secondo la SSIC la confisca di valori patrimoniali rappresenta una rilevante intromissione nella libertà del singolo. Per garantire la certezza del diritto, l’elenco delle misure coercitive dovrebbe inoltre essere esaustivo.
La nuova disposizione viene respinta dall’UDC, dal Forum OAD e dall'ASB. Il Forum OAD fa notare che la delega di competenze al Consiglio federale per la disposizione di misure coercitive, elencate in modo non esaustivo, si spinge già molto in là secondo l'attuale legge sugli embarghi. Un ampliamento del campo d’applicazione va pertanto respinto. Sia il Forum OAD che l’ASB ritengono necessario un elenco esaustivo delle misure coercitive.