Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
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Conformemente ai capoversi 1-4, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.
2. Legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare
Art. 88 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3
1È punito con pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2
Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3
Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 89 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3
1È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2
Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3
Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 90 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3
1È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2
Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
3
Chiunque intenzionalmente effettua senza autorizzazione o licenza altre operazioni che, secondo la presente legge o un’ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione o licenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una multa fino a 100 000 franchi.
Art. 91 cpv. 1 frase introduttiva e 2
1È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2
Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 92 Abbandono del possesso
1
Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con