Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
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detentive di al massimo 5 anni nonché una punibilità sussidiaria delle imprese. economiesuisse e l’USI chiedono un elenco esaustivo delle misure coercitive, il mantenimento del principio di territorialità in associazione con il criterio della doppia punibilità, un’esplicita inclusione della protezione giuridica nell’assistenza amministrativa internazionale, nessun prolungamento del termine di prescrizione per le contravvenzioni e una punibilità sussidiaria delle imprese. L’ASB respinge l'avamprogetto ad eccezione dell’esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale di cui all’articolo 4a. A suo avviso, l’obiettivo auspicato di migliorare l’efficienza di attuazione delle sanzioni internazionali risulta positivo a prima vista, ma l’orientamento e i contenuti della revisione si spingono troppo in là, per cui respinge l’avamprogetto in toto.
3.1.5 Altre cerchie interessate
Non essendo coinvolta direttamente, l’asuw non ha espresso alcun parere. Il parere del CP è identico a quello dell’USAM, pertanto si rinvia all'approfondimento sul parere dell’USAM al punto 3.1.4. La SSIC presenta varie richieste di modifica e chiede in particolare un elenco esaustivo delle misure coercitive, l’estensione dell’esclusione della responsabilità agli atti compiuti nell’ambito di deroghe autorizzate secondo l’articolo 2 capoverso 3 dell’avamprogetto, il mantenimento del principio di territorialità e del requisito della doppia punibilità, l’inclusione esplicita della protezione giuridica e l’applicabilità della legge federale sulla procedura amministrativa nell’assistenza amministrativa internazionale nonché l’esclusione della punibilità delle aziende. Swissmem è favorevole all’esclusione della responsabilità secondo l’articolo 4a e chiede inoltre l’esplicita inclusione della protezione giuridica nell’assistenza amministrativa internazionale. Spiega che, non esercitando alcun influsso sulle attività delle imprese svizzere e sull’esportazione di beni all’estero, non è contrario all'introduzione del principio di nazionalità, sebbene ciò sia in contraddizione con il nostro sistema giuridico. L’Università di Ginevra è contraria all’esclusione dei rimedi giuridici nella procedura internazionale di assistenza amministrativa e chiede una possibilità di ricorso con eventuale riduzione dei termini o addirittura, in casi eccezionali, l’eliminazione dell’effetto sospensivo del ricorso. Inoltre fa notare che il principio di extraterritorialità si deve applicare solo in presenza della doppia punibilità. A suo avviso, una pena detentiva fino a un massimo di 10 anni secondo l’articolo 9 capoverso 2 è inadeguata se si considera che la pena massima per i casi più gravi di riciclaggio di denaro o per la partecipazione a un’organizzazione criminale è di 5 anni. Il Forum OAD si oppone alla revisione parziale della legge sugli embarghi, ad eccezione della proposta di introdurre un’esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale secondo l’articolo 4a. A motivazione di ciò aggiunge che le modifiche legislative previste per quanto riguarda le nuove misure coercitive, l’inasprimento delle sanzioni penali, l’ampliamento del campo d’applicazione territoriale e l’estensione della responsabilità penale alle imprese si spingono troppo oltre, dunque l’avamprogetto va sostanzialmente respinto.