Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
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una pena pecuniaria.
2
Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 93 cpv. 1 frase introduttiva
1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
Art. 94 Infrazioni commesse nelle imprese
1Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
2Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell’articolo da 88-92, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.
Art. 96 Prescrizione di contravvenzioni
Le contravvenzioni si prescrivono in sette anni.
Art. 99 Rapporto con il Codice penale
Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 97 e 98 sono applicabili gli articoli 69–72 del Codice penale.
Art. 103, rubrica, nonché cpv. 6 (nuovo)
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere
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Conformemente ai capoversi 1-4, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.
3. Legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego
Ingresso
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale,
Art. 14 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3
1È punito con pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2
Nei casi gravi la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.
3
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e 4
1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: