Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

generale del Codice penale sarebbero applicabili alle infrazioni contro la legge sugli embarghi, pertanto verrebbe meno l’applicabilità del diritto penale amministrativo. A differenza dell’articolo 29 CP, che presuppone per la punibilità (l’eventuale) intenzionalità, nel caso dell’articolo 6 DPA è già sufficiente la negligenza. Dichiarare applicabile l’articolo 6 DPA significa inasprire in modo ingiustificato la responsabilità, poiché l’articolo 29 CP sarebbe una norma d’imputazione sufficiente. Inoltre, in caso di applicabilità dell’articolo 6 DPA, per la valutazione della responsabilità dovrebbero essere utilizzate diverse basi legali. Per questi motivi l’applicabilità dell’articolo 6 DPA deve essere respinta. Aggiungono inoltre che la punibilità cumulativa delle imprese e delle persone fisiche è stata appositamente limitata con l’elenco esaustivo delle fattispecie penali di cui all’articolo 102 capoverso 2 CP, quali il finanziamento del terrorismo o la criminalità organizzata. Riprendendo la formulazione dell’articolo 102 capoverso 2 CP nell’articolo 12 capoverso 2 dell’avamprogetto, si amplia il campo d’applicazione della responsabilità dell’impresa e, indirettamente, anche il catalogo dei delitti. A loro avviso, un’equiparazione delle infrazioni alla legge sugli embarghi con le fattispecie penali di cui all’articolo 102 capoverso 2 CP viola il principio di proporzionalità, in particolare, alla luce del fatto che molti degli embarghi decisi dalla comunità internazionale sono di natura politica. In considerazione del fatto che in pratica solo di rado si avvierebbero procedure penali per violazioni dell’attuale legislazione sugli embarghi, si domandano sostanzialmente se sia davvero necessaria un’estensione della punibilità. Essi chiedono che il legislatore si limiti principalmente a fissare una punibilità sussidiaria o a evitare la punibilità parallela delle imprese.

Anche il Forum AOD critica la prevista introduzione di questa punibilità sussidiaria. Il legislatore dovrebbe chiedersi se considerare una violazione al testo dell’avamprogetto equiparabile a una delle fattispecie penali di cui all’articolo 102 capoverso 2. Secondo il Forum OAD a questa domanda va data una risposta negativa. Tuttavia, se il diritto penale applicabile alle imprese venisse esteso alle violazioni all'avamprogetto LEmb, ciò dovrebbe avvenire mediante l’integrazione dell’articolo 102 capoverso 2 CP. A suo avviso una disposizione speciale e un rinvio all’articolo 6 DPA che motivi la punibilità già per negligenza non sono necessari. Per questi motivi ritiene che si debba stralciare l’articolo 12 senza sostituirlo.

La SSIC giudica non proporzionale la responsabilità penale delle imprese parallela a quella delle persone fisiche. Fa notare che l’attribuzione di un atto a una persona fisica è possibile nella maggior parte dei casi anche se l’autore non è stato individuato. La responsabilità in parallelo delle imprese racchiude il rischio di offrire una piattaforma per contestazioni ingiustificate nei confronti delle imprese. L’articolo 12 capoverso 2 dell’avamprogetto deve pertanto essere stralciato senza essere sostituito.

Swissmem parte erroneamente dal presupposto che l’articolo 12 capoverso 2 preveda una punibilità sussidiaria e si dichiara a favore.

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