Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
sul controllo dei beni a duplice impiego, della legge sull’energia nucleare o della legge sulle dogane e sussiste una concorrenza reale tra queste disposizioni penali e quelle della legge sugli embarghi. Con l’abrogazione dell’articolo 11 risulta superfluo l'inasprimento delle sanzioni previsto all'articolo 9 dell’avamprogetto LEmb.
3.2.8 Punibilità parallela delle imprese
Art. 12 Infrazioni commesse nelle imprese
1Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo12.
2Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell’articolo 9, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
Tutti i Cantoni (tranne BL), il PPD e il PLR sono favorevoli alla prevista introduzione della punibilità parallela delle imprese, mentre BL, l’UDC, il CP, economiesuisse, il Forum OAD, l’USI, l’ASB, la SSIC e l’USAM sono contrari alla modifica.
FR è favorevole all’introduzione di una punibilità parallela per le imprese. Il PPD è d’accordo con la punibilità delle imprese, ma fa notare che su questo punto è critica. Afferma infatti che anche le PMI potrebbero essere colpite dalle misure coercitive: essendo esse la colonna portante della nostra economia, non dovrebbero essere indebolite inutilmente da oneri amministrativi. Proprio le imprese più piccole non potrebbero affidare a giuristi interni il compito di verificare tutte le misure organizzative indispensabili per evitare infrazioni. In presenza di un’infrazione dovrebbero essere assolutamente determinanti le dimensioni dell’impresa e le ripercussioni della violazione; inoltre la sanzione deve essere proporzionale. La responsabilità delle imprese non dovrebbe creare incentivi per ulteriori denunce.
BL considera superflua la punibilità delle imprese non correlata alla punibilità delle persone fisiche e chiede di evitare questa modifica. Le sanzioni sono ideate per natura per le singole persone fisiche che hanno compiuto un atto, non per le imprese. BL fa notare che in tal caso i reati di cui all’articolo 102 capoverso 2 CP non possono essere paragonati alle violazioni alla legge sugli embarghi. A prescindere da ciò, l’introduzione di una specifica punibilità delle imprese combinata con una multa fino a 5 milioni di franchi può mettere l’impresa interessata in una situazione alquanto difficile. Le conseguenze, vale a dire la soppressione di posti di lavoro o addirittura la chiusura dell'impresa, sarebbero fatali.
Secondo il CP e l’USAM, le violazioni alla legge sugli embarghi non sono equiparabili alle fattispecie penali di cui all’articolo 102 capoverso 2 CP. Giudicano tuttavia adeguata e proporzionale l’introduzione di una punibilità sussidiaria delle imprese ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 CP, in particolare in considerazione dell’articolo 12 capoverso 1 dell’avamprogetto, che prevede l’applicabilità dell’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA).
economiesuisse, l’USI e l’ASB affermano che con l’introduzione della giurisdizione penale federale secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’avamprogetto, le disposizioni della parte
12