Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
L’azione penale si prescrive in sette anni.
Art. 16 Infrazioni commesse nelle imprese
1Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
2
Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell’articolo 14, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.
Art. 18 cpv. 1 e 1bis
1
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale. Le infrazioni di cui all’articolo 15a possono essere perseguite e giudicate nell’ambito della stessa procedura.
1bis
Le infrazioni di cui all’articolo 15a sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; è fatto salvo il capoverso 1.
Art. 20 cpv. 6 (nuovo)
6
Conformemente ai capoversi 1-4, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o commissioni internazionali.
Mentre la maggior parte dei partecipanti alla consultazione è favorevole al previsto adeguamento analogo della legge sul materiale bellico, sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull’energia nucleare (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH, PPD, PLR, SSIC e Università di Ginevra) altri la respingono in toto (UDC, Forum OAD e ASB) o in parte (CP, economiesuisse, USI, USAM e Swissmem).
Il PPD considera coerente l’adeguamento analogo di queste tre leggi alla LEmb; a suo avviso crea certezza e chiarezza del diritto.
ZH lamenta il fatto che la formulazione delle fattispecie penali non corrisponde in parte all’uso linguistico corrente e al sistema del Codice penale, in particolare gli articoli 33 e 34 dell'avamprogetto LMB e l’articolo 96 dell’avamprogetto LENu. Il collegamento tra una pena detentiva da 1 a 10 anni e una pena pecuniaria, previsto all’articolo 33 capoverso 2 dell’avamprogetto LMB, non è usuale. Nel caso di pene detentive elevate, che devono essere scontate in parte dai due anni e interamente a partire dai tre anni, il collegamento con una pena pecuniaria non ha in genere alcun senso. Un eventuale vantaggio pecuniario conseguito indebitamente deve essere interamente riassorbito, conformemente all’articolo 70 e segg. del Codice penale. Se viene disposta una pena detentiva con la condizionale o con la condizionale parziale, in base all’articolo 42 capoverso 4 CP può essere pronunciata in aggiunta una pena pecuniaria senza condizionale. Per questo motivo ritengono che vada stralciato anche l’articolo 34 capoverso 2 dell’avamprogetto LMB. ZH propone di riformulare l’articolo 33 capoverso 3. Spiega inoltre che si dovrebbe evitare una limitazione a 180 aliquote giornaliere, perché la pena non è connessa con la revisione attualmente in corso del CP, la quale prevede di limitare in linea di massima la pena pecuniaria a 180 aliquote