Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
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2.2.9 Competenza per il perseguimento penale di atti compiuti all’estero
La stragrande maggioranza dei Cantoni, i partiti PPD e PLR, Swissmem e l’Università di Ginevra sono favorevoli alla regolamentazione della competenza per il perseguimento penale di atti compiuti all’estero a seguito dell’estensione del campo d’applicazione territoriale secondo l’articolo 2 capoverso 4 dell’avamprogetto. La nuova disposizione viene respinta da GE, VD, PLR, UDC, CP, economiesuisse, Forum OAD, USI, ASB, SGCI e USAM che chiedono il mantenimento del requisito della doppia punibilità e del principio di territorialità.
2.2.10 Priorità delle misure coercitive disposte
La stragrande maggioranza dei partecipanti è favorevole a dare la precedenza alle misure coercitive disposte nell’ambito della confisca di averi e valori patrimoniali connessi con una violazione e pertanto con una sanzione per infrazione. La nuova disposizione viene respinta solo dall’UDC, dal Forum OAD e dall’ASB, che chiedono un’esplicita regolamentazione del rapporto tra le disposizioni di confisca del Codice penale e quelle della legge sugli embarghi.
2.2.11 Giurisdizione penale federale e obbligo di denuncia
Ad eccezione dell’UDC, del Forum OAD e dell’ASB, tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli all’introduzione della giurisdizione penale federale. Essi ritengono che le competenze del Ministero pubblico della Confederazione e del Tribunale penale federale consentano un’applicazione uniforme del diritto, portando a una maggiore efficienza e professionalità.
2.2.12 Adeguamento analogo della legge sul materiale bellico3, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego4 e della legge sull’energia nucleare5
Diversi partecipanti alla consultazione sono del tutto contrari a un adeguamento analogo della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull’energia nucleare (UDC, Forum OAD e ASB) o solo in parte (CP, economiesuisse, USI, USAM e Swissmem). La maggioranza dei partecipanti, tuttavia, si dichiara favorevole.
3 I pareri nel dettaglio
3.1 Osservazioni generali sui partecipanti alla consultazione
3.1.1 Cantoni
La stragrande maggioranza dei Cantoni approva l’avamprogetto. Nessun Cantone si oppone all’avamprogetto nel suo complesso. NE, SZ, TI e VS non hanno espresso le proprie osservazioni. Va notato che la stragrande maggioranza dei Cantoni, pur essendo favorevole al progetto di revisione, ha presentato ben pochi pareri. Moltissimi Cantoni si limitano ad approvare in generale la revisione, astenendosi però dal commentare le singole disposizioni. Solo i pareri di AG, BL, BS, GE, VD e ZH sono leggermente più circostanziati. AG, AI, BL, GE, OW, SH, VD e ZH criticano l’esclusione della garanzia della via giudiziaria nell’ambito
3
RS 514.51
4
RS 946.202
5