Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
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OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH, PPD, PLR, CP, economiesuisse, USI, SSIC, USAM, Swissmem e Università di Ginevra). La nuova disposizione viene respinta dall’UDC, dal Forum OAD e dall’ASB.
Il Forum OAD e l’ASB propongono di inserire nella legge sugli embarghi una disposizione sull’esempio dell’articolo 35 capoverso 5 della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari14 (FINMA), che disciplini esplicitamente il rapporto tra le singole disposizioni del codice penale e quelle della legge sugli embarghi. Inoltre l’ASB chiede che i termini «oggetti» e «valori patrimoniali» siano precisati nella legge sugli embarghi o almeno nella misura coercitiva corrispondente. Essa fa notare la mancanza di una norma che disciplini il rapporto tra l’articolo 1 capoverso 3 lettera c e l’articolo 13 dell’avamprogetto sulle disposizioni che regolamentano la confisca di valori patrimoniali secondo l’articolo 70 e segg. CP. Non è chiaro se le disposizioni di confisca della legge sugli embarghi andrebbero oltre quelle dell’articolo 70 e segg. CP, pertanto la priorità deve essere disciplinata in modo esplicito.
3.2.11 Giurisdizione penale federale e obbligo di denuncia
Art. 14 Giurisdizione, obbligo di denuncia
1Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni contro la presente legge sottostanno alla giurisdizione penale federale.
2Le autorità federali preposte al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Ad eccezione dell’UDC, del Forum OAD e dell’ASB, tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli a introdurre la giurisdizione penale federale.
Secondo il PPD la competenza del Ministero pubblico della Confederazione consente un’applicazione uniforme del diritto.
Secondo il CP e l’USAM è opportuno utilizzare il diritto amministrativo per casi di entità minore, se le conoscenze specialistiche dell’autorità amministrativa sono reputate più importanti dell’indipendenza delle autorità inquirenti. In considerazione delle componenti politiche delle sanzioni e della compromissione dei diritti fondamentali data dalle misure coercitive adottate nell’ambito degli embarghi, la giurisdizione penale federale proposta dal Consiglio federale è, a loro avviso, da accogliere, perché in tal modo si garantirebbero la separazione dei poteri e il diritto a un giudice indipendente e neutrale.
Anche economiesuisse, l’USI e Swissmem sono favorevoli all’introduzione della giurisdizione penale federale al posto della giurisdizione penale amministrativa. Essi ritengono che ciò può portare a un aumento dell’efficienza e a una professionalizzazione.
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