Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
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banche in merito a possibili reati preliminari e aumenterebbe in modo massiccio l’onere per la vigilanza. I partecipanti summenzionati fanno notare che continua a sussistere un doppio obbligo di notifica, in aggiunta a quello previsto dalla legge sugli embarghi nei confronti della SECO, secondo l’articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro11 (Obbligo di notifica in caso di sospetto fondato) o eventualmente secondo l’articolo 305terCP (diritto di comunicazione), in caso di sospetto di grave violazione della legge sugli embarghi, la stessa fattispecie deve essere notificata anche all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). La doppia notifica causa un inutile onere supplementare agli intermediari finanziari. Per questo motivo consigliano di ridurre la pena detentiva di cui all’articolo 9 capoverso 2 dell’avamprogetto ad al massimo 3 anni e di associarla eventualmente a una pena pecuniaria.
3.2.6 Proroga del termine di prescrizione e adeguamento della disposizione alla Parte generale rivista del Codice penale
Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 4
1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
4L’azione penale si prescrive in sette anni.
La proroga del termine di prescrizione e l’adeguamento alla Parte generale rivista del Codice penale incontrano il consenso dei partecipanti (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, UDC, PLR, CP, SSIC, USAM, Swissmem e Università di Ginevra).
L’UDC, economiesuisse, il Forum OAD, l’USI e l’ASB sono contrari a tale proroga. Il Forum OAD critica il fatto che nel rapporto esplicativo non si spiega come mai non sia sufficiente il termine ordinario di prescrizione di tre anni previsto all’articolo 109 CP. A suo avviso si dovrebbero evitare termini di prescrizione sempre diversi. Per ragioni di certezza del diritto i termini non devono essere prorogati in occasione di modifiche legislative, come nel presente caso, a meno che non sia assolutamente necessario. economiesuisse, l’USI e l’ASB convengono che un termine di prescrizione di tre anni sarebbe troppo breve e inopportuno. Essi chiedono o di prevedere un termine ordinario di prescrizione di tre anni o di attenersi al termine attuale di 5 anni, perché a loro avviso non sussistono motivi a giustificazione del fatto che per le contravvenzioni venga fissato lo stesso termine di prescrizione previsto per i delitti.
3.2.7 Concorrenza reale tra le disposizioni dell’avamprogetto LEmb e quelle di LMB, LBDI, LENu e LD
Art. 11
Abrogato
La prevista abrogazione dell’articolo 11 viene respinta solo da tre partecipanti alla consultazione (UDC, Forum OAD e ASB). Soltanto il Forum OAD si esprime esplicitamente e fa notare che l’abrogazione dell’articolo 11 LEmb determina un ulteriore inasprimento delle pene. In tal modo, infatti, viene meno la priorità della legge sul materiale bellico, della legge
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