Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 28 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati
giornaliere. Secondo ZH la proposta di cui all’articolo 96 dell’avamprogetto LENu di estendere la prescrizione del perseguimento a sette anni per le contravvenzioni è sproporzionata, poiché nel caso di un delitto di lieve entità non sussiste l’interesse per un sanzionamento tardivo. Alla luce di ciò, secondo ZH sarebbe opportuno redigere di nuovo le disposizioni penali e controllare se è veramente necessario stabilire termini di prescrizione diversi da quelli previsti nella Parte generale del Codice penale.
Il CP e l’USAM rimandano ai commenti espressi in merito all’avamprogetto di revisione della legge sugli embarghi. Per quanto riguarda le mediazioni effettuate dall’estero, criticano la necessità di un’autorizzazione per i cittadini svizzeri, per le persone domiciliate in Svizzera o per le imprese con sede o filiali in Svizzera nel caso in cui la mediazione sia avvenuta per loro conto o dietro loro istruzione oppure attraverso una delle loro filiali giuridicamente dipendenti. Le mediazioni effettuate all’estero sottostanno già alle norme vigenti nello Stato corrispondente. La necessità di un’ulteriore autorizzazione da parte delle autorità svizzere è, a loro avviso, discriminante per i mediatori interessati. Inoltre la modifica prevista appare loro superflua, poiché quasi tutte le attività di mediazione che coinvolgono la Svizzera riguardano Stati che partecipano all’Intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni a duplice impiego. Con la nuova ordinanza del 12 dicembre 2008 sul materiale bellico la Svizzera ha ulteriormente inasprito il proprio regime di controllo delle esportazioni, di conseguenza una modifica dell’articolo 15 LMB non è necessaria.
BL, economiesuisse, l’USI e Swissmem respingono la revisione delle disposizioni sull’assistenza amministrativa della legge sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge sull’energia nucleare e nella loro motivazione rinviano ai commenti all’articolo 7 capoverso 7 dell’avamprogetto LEmb. Anch’essi non sono d’accordo con l’introduzione del principio di nazionalità secondo l’articolo 15 LMB, perché un effetto extraterritoriale sarebbe, a loro avviso, contrario al sistema giuridico e determinerebbe un'estensione dell'influenza dello Stato sull'economia oltre i confini nazionali. A questo proposito rinviano alle proprie osservazioni sull’articolo 2 LEmb. Questo aspetto della revisione si basa su quanto richiesto nella mozione Allemann «Traffico d’armi. Colmare le lacune della legge.» del 12 giugno 2008. Swissmem constata che il Consiglio federale vi si attiene e che ora vorrebbe integrare nella LMB quanto richiesto nella mozione, anche se il Consiglio nazionale l’aveva a suo tempo respinta. In linea di massima è problematico aggirare la volontà del Parlamento, anche se la questione non riguarda i produttori svizzeri di materiale d'armamento.
BL critica la punibilità parallela delle imprese prevista all’articolo 37 dell’avamprogetto LMB, all’articolo 16 dell’avamprogetto LBDI e all’articolo 94 dell’avamprogetto LENu e rinvia alla motivazione espressa in merito all’articolo 12 dell’avamprogetto LEmb.