Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
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dichiarazione e di autorizzazione per l’importazione, il transito e l’esportazione di esemplari di specie protette, le deroghe a tali obblighi previste nella CITES nonché i controlli ufficiali della circolazione di esemplari di specie protette in Svizzera. I dettagli della procedura di controllo devono continuare a essere regolamentati a livello di ordinanza; l'avamprogetto comprende deleghe legislative a favore del Consiglio federale e del DFE. La legge mira inoltre a elencare i provvedimenti che le autorità possono adottare per far applicare le disposizioni materiali, come ad esempio la perquisizione, il prelievo di campioni, l’accesso a proprietà private, il sequestro e la confisca di esemplari di specie protette messi illegalmente in circolazione. Inoltre, crea la base per l’elaborazione di dati personali e la gestione di banche dati volte all’esecuzione della legge. Dato che l’esecuzione presuppone un numero notevole di singole decisioni, al fine di alleggerire la procedura di ricorso di diritto amministrativo sarà prevista una procedura di opposizione o una procedura di ricorso dinnanzi all’UFV.
1.4 Motivazione e valutazione dell’avamprogetto
La soluzione proposta colma le lacune elencate al punto 1.1. e mira a creare una regolamentazione della materia chiara e possibilmente facile; per tale motivo si è deciso di non adottare cambiamenti materiali. L’inserimento di regolamentazioni nelle diverse leggi vigenti, in particolare nella LPAn e nella LPN, sarebbe stato relativamente poco chiaro con inoltre il conseguente pericolo di creare involontariamente situazioni contradditorie nelle revisioni parziali di tali leggi. Una regolamentazione globale dell'intera conservazione delle specie in un’unica legge sarebbe stata auspicabile dal punto di vista della logica della legislazione, tuttavia avrebbe richiesto un progetto di revisione per la LPAn, la LPN, la LCP e la LFSP talmente ampio a livello materiale che le possibilità di realizzazione entro un periodo di tempo ragionevole sarebbero state da subito dubbie.
La nuova regolamentazione delega l’organizzazione dell’esecuzione al Consiglio federale. A livello materiale non cambia pressoché niente per l’esecuzione attuale dato che le disposizioni materiali continuano a essere definite nella CITES. Non si prevedono nuovi compiti esecutivi. Il Consiglio federale intende mantenere sostanzialmente l’organizzazione d’esecuzione attuale. La responsabilità principale dell’esecuzione spetta quindi ancora all’UFV e all’Amministrazione federale delle dogane (AFD).
1.5 Rapporti con il diritto europeo
L’avamprogetto è conforme al diritto dell’Unione europea (UE). Dal 1984 la CITES si applica a tutti gli Stati membri dell’UE. Essa è attuata dagli Stati membri in conformità con il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 199616 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio nonché con il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 200617 recante modalità d'applicazione del regolamento
16 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 398/2009, GU L 126 del 21.5.2009, pag. 5
17 GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 100/2008, GU L 31 del 5.2.2008, pag. 3