Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali dell’avamprogetto
1.1 Premessa
Il 1° luglio 1975 è entrata in vigore in Svizzera la Convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)2, il cui obiettivo è di preservare le specie di fauna e di flora minacciate o in pericolo di estinzione soprattutto a causa del commercio (art. II n. 2 CITES). Negli allegati I-III sono elencate le specie:
- minacciate di estinzione e la cui esportazione e importazione sono
autorizzate solo in casi eccezionali (all. I CITES);
- non direttamente minacciate di estinzione, ma che sono in pericolo e la cui
esportazione o importazione richiede un controllo (all. II CITES);
- protette sul territorio di singole parti contraenti e sottoposte da questi
ultimi al controllo degli scambi commerciali per il quale si necessita della collaborazione di altre parti contraenti (all. III CITES).
Le parti contraenti sono tenute a limitare e a controllare il commercio di esemplari delle specie elencate negli allegati della CITES secondo le disposizioni di quest’ultima. Per approfondire il contenuto della Convenzione si raccomanda di consultare anche il relativo messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 19733.
Nell'articolo 1 capoverso 2 del decreto d’approvazione dell’11 giugno 19744 dell’Assemblea federale il Consiglio federale è stato autorizzato a “emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione”. Questa autorizzazione è una delega in bianco per legiferare. Nel messaggio è stato precisato che le disposizioni penali formali per le importazioni ed esportazioni illegali erano sancite nella vecchia legge sulle dogane e che inoltre sarebbero state iscritte specifiche disposizioni legali nella legislazione sulla caccia e nella legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio. Tali disposizioni sono state quindi adottate e completate dalle disposizioni della vecchia legge del 9 marzo 19785 sulla protezione degli animali. Nel 1973 il Consiglio federale e il Parlamento sono partiti dal presupposto che si potessero emanare a livello di ordinanza le restanti dispozioni d’esecuzione concernenti la CITES nonché eventuali procedure e condizioni d’autorizzazione6. In virtù dell’autorizzazione dell’Assemblea federale, il 16 giugno 1975 il Consiglio federale ha adottato la prima ordinanza sulla conservazione delle specie7, la quale è stata completamente sottoposta a revisione nel 19818 e nel 20079. Tuttavia, negli ultimi 30 anni la prassi del Tribunale federale, del Consiglio federale e del Parlamento in materia del principio di legalità ha seguito la strada tracciata dalla
1 RS 0.453
2 RU 1975 1135
3 FF 1973 II 917
4 RU 1975 1134
5 RU 1981 562
6 FF 1973 II 921
7 RU 1975 1063
8 RU 1981 1248
9 RU 2007 2661