Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
quanto sancito nella vigente ordinanza, l’obbligo di dichiarazione conformemente alla lettera a comprende anche l’importazione e il transito di specie di flora secondo gli allegati II-III della CITES. Il Consiglio federale deve tuttavia avere la possibilità di escludere l’importazione e il transito – come fatto finora – dall’obbligo di autorizzazione (art. 9 cpv. 2) o di agevolarli mediante il rilascio di autorizzazioni permanenti (art. 8 cpv. 4). Questa nuova soluzione consente, a livello di ordinanza, una regolamentazione più flessibile dell’obbligo di autorizzazione, con l’obiettivo di trasferire al commercio maggiore responsabilità.
Infine, è sottoposta all’obbligo di autorizzazione l’importazione di esemplari vivi delle specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con esemplari di specie protette (lett. b).
Secondo il capoverso 2, il DFE può inoltre sottoporre all’obbligo di autorizzazione l’importazione di esemplari di specie formalmente non protette se sono importati in una quantità tale da rendere dubbio l’utilizzo sostenibile degli effettivi naturali (lett. a) o se la loro identificazione può comportare delle difficoltà agli organi di controllo o se possono essere facilmente confusi con le specie protette (lett. b). Rientrano fra questi ultimi in particolare determinate specie di legni tropicali. Se l’importazione di determinati animali o piante necessita, in virtù di un’altra legislazione speciale (ad es. legislazione sull’ambiente o sull’agricoltura, LCP, LFSP), di un’ulteriore autorizzazione, quest’ultima deve essere richiesta presso l’autorità competente conformemente alla legge applicabile corrispondente. Il capoverso 3 dispone in termini generali che tali procedure di autorizzazione siano riservate.
Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione nonché la procedura per la revoca di quest’ultima. Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione le condizioni che devono essere soddisfatte sono disciplinate, come adesso, a livello di ordinanza. Devono essere mantenuti anche il rilascio di autorizzazioni permanenti per l’importazione e il rilascio di determinati certificati. Già attualmente si rilasciano autorizzazioni permanenti a determinate ditte di lavorazione di tessili e di cuoio nonché del commercio di animali che lavorano regolarmente con animali o piante di specie protette e in particolare con i relativi prodotti se garantiscono di rispettare le prescrizioni determinanti. La vigente ordinanza sulla conservazione delle specie prevede, in concomitanza con il diritto internazionale, che per i frequenti transiti al confine di esemplari di specie particolarmente protette possono essere concessi, in deroga all’ordinaria procedura di autorizzazione, certificati particolari invece dell’autorizzazione individuale. Si tratta soprattutto del frequente transito al confine di diversi animali da reddito e da compagnia nonché di animali da circo e piante per esposizioni. Infine, le autorizzazioni devono anche essere revocabili. Le relative condizioni devono essere disciplinate dal Consiglio federale a livello di ordinanza.
Articolo 9
La CITES consente diverse deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione. La legge si avvale di tali possibilità. Secondo il capoverso 1 lettera a, in particolare il trasferimento transfrontaliero di esemplari morti di specie protette non necessita di una dichiarazione o di un’autorizzazione se si tratta di un “trasloco di masserizie o di un oggetto adibito a uso privato”. Il presupposto per un’importazione agevolata è l’acquisto legale di tali oggetti. Secondo il capoverso 1 lettera b, deve essere inoltre