Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
dottrina ed è divenuta più severa. Questa prassi più severa si afferma anche nella Costituzione federale del 18 aprile 199910 (Cost.) quale disposizione vincolante per il legislatore, in particolare negli articoli 36 (base legale per le restrizioni dei diritti fondamentali) e 164 capoverso 1 Cost. (esigenza di una legge formale per importanti disposizioni che contengono norme di diritto). Negli ultimi anni è stato più volte chiesto di elevare a un livello di legge in senso formale gli elementi dell’ordinanza sulla conservazione delle specie che autorizzano un intervento nei diritti fondamentali.
1.2 Soluzioni analizzate
Sono state individuate tre possibilità per creare una legge formale delle disposizioni sulla conservazione delle specie:
- introdurre le necessarie disposizioni legali formali nelle vigenti leggi federali
che già oggi trattano a grandi linee la conservazione delle specie ai sensi della CITES; si tratterebbe soprattutto della legge del 16 dicembre 200511 sulla protezione degli animali (LPAn), di recente completamente sottoposta a revisione, della legge federale del 1° luglio 196612 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), della legge federale del 20 giugno 198613 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) e della legge federale del 21 giugno 199114 sulla pesca (LFSP);
- creare una nuova legge federale che eleva, laddove necessario, a livello di
una legge in senso formale i meccanismi di controllo disciplinati nell’ordinanza del 18 aprile 200715 sulla conservazione delle specie (OCS);
- creare una nuova legge federale che riassuma la conservazione delle specie
in senso ampio, ovvero le disposizioni di protezione materiali delle leggi settoriali summenzionate nonché le regolamentazioni che disciplinano i controlli.
1.3 La nuova regolamentazione proposta
La nuova regolamentazione proposta corrisponde alla seconda delle suddette soluzioni analizzate. Essa eleva a livello di legge in senso formale una parte delle regolamentazioni di controllo sancite nella vigente OCS. Si stabiliscono soprattutto i meccanismi di controllo che impongono ai soggetti di diritto importanti obblighi di intervento e di tolleranza e che autorizzano interventi da parte delle autorità nei diritti fondamentali protetti di privati. Una novità consiste nel fatto di autorizzare il Consiglio federale a concludere trattati internazionali nell’ambito del controllo della circolazione di specie minacciate di estinzione e di conferire le corrispondenti competenze accessorie al DFE e all’Ufficio federale di veterinaria (UFV).
Dal punto di vista materiale il progetto di legge segue fondamentalmente la vigente ordinanza sulla conservazione delle specie. Si prevedono in particolare obblighi di
10 RS 101
11 RS 455
12 RS 451
13 RS 922.0
14 RS 923.0
15 RS 453