Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Al capoverso 2 sono equiparati alle specie protette, e sottostanno quindi al controllo (art. 14 e 15), anche le specie di fauna e di flora che non sono protette come tali ma che possono essere facilmente confuse con quelle protette, in particolare a livello del fenotipo. Tali specie sono riportate nel corrispondente elenco delle specie del DFE (art. 2 cpv. 3). Esse sono soggette all’obbligo di dichiarazione (art. 7 cpv. 1) e/o all’obbligo di autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. b) oppure possono essere dichiarate soggette all’obbligo di autorizzazione da parte del DFE (art. 8 cpv. 2 lett. b).
È nell’interesse della sicurezza giuridica dei soggetti di diritto e degli organi di controllo iscrivere in elenchi aggiornati e pubblicati le specie di fauna e di flora registrate nonché i loro derivati. Il capoverso 3 incarica il DFE di elaborare simili elenchi mediante ordinanza.
Articolo 3
Alla lettera a il concetto di “esemplari di specie protette” include i singoli esemplari di specie di fauna e di flora protette di cui all’articolo 2 nonché i loro derivati.
Alla lettera b per “circolazione” (art. 1 e 14 cpv. 1) di esemplari di specie protette si intende la cessione e l’accettazione a pagamento o gratuita, l’importazione, il transito o l’esportazione nonché l’offerta e il possesso di tali esemplari. Rientrano in questa categoria anche l’esposizione di specie di fauna e di flora protette. I controlli si concentrano soprattutto sulla circolazione transfrontaliera. Eventualmente, devono anche estendersi alla circolazione di esemplari protetti all’interno del Paese al fine di poter verificare la provenienza e l’origine degli esemplari nonché la legalità della circolazione (rintracciabilità).
Alla lettera c – soprattutto per motivi di tecnica legislativa – è definito il termine “persone responsabili”. Sono considerate persone responsabili e quindi destinatari principali delle disposizioni legali le persone sottoposte all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione nonché i detentori, i possessori e i proprietari di esemplari protetti. Le persone responsabili possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche.
Alla lettera d, per “importazione” si intende l’introduzione di esemplari nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere e quelle estere. Le enclavi doganali svizzere sono le valli Samnaun e Sampuoir (art. 1 dell’ordinanza del 1° novembre 200619 sulle dogane, OD). L’AFD può controllare le enclavi doganali e applicare al loro interno i disposti federali di natura non doganale (art. 3 cpv. 3 della legge del 18 marzo 200520 sulle dogane, LD). Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali (accordo doganale) o del diritto consuetudinario internazionale (art. 3 cpv. 2 LD); si tratta del Principato del Liechtenstein, di Büsingen e di Campione.
Articolo 4
Il fatto che la Svizzera voglia partecipare alla conservazione delle specie minacciate di estinzione a livello internazionale è indiscusso da quando ha stipulato la Convenzione di cui al punto 1.1. Dato che il controllo della circolazione di esemplari protetti a livello internazionale solleva soprattutto problemi di natura scientifica e di applicazione e non questioni politiche di fondo, in virtù del capoverso 1 il Consiglio
19 RS 631.01
20 RS 631.0