Rapporto LFCITES

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine

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Articolo 21

La disposizione prevede, come nel diritto vigente, l’istituzione di una commissione tecnica. Detta Commissione mette già oggi a disposizione dell’UFV indispensabili informazioni scientifiche e specifiche al settore. La Commissione tecnica corrisponde all'autorità scientifica definita nella CITES (cpv. 2 art. IX della CITES).

Articolo 22

Il capoverso 1 prescrive l’obbligo di riscossione delle tasse per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo.

Il capoverso 2 prevede che i costi, spesso considerevoli, per l’identificazione degli esemplari possano essere imposti alla persona responsabile se, al momento della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo sono fornite informazioni false, incomplete o ingannevoli. I costi legati alle misure che devono essere prese in seguito a una contestazione, come ad esempio il ricovero di animali vivi ecc., sono anche a carico della persona responsabile (cpv. 3).

Conformemente al capoverso 4, il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il sequestro degli esemplari controllati al fine di garantire il pagamento delle tasse e dei costi.

Articolo 23

Per poter attuare le prescrizioni internazionali e le regolamentazioni di tale legge, gli organi di controllo devono trattare i dati personali. Concretamente significa che i dati concernenti la dichiarazione e l’autorizzazione, i risultati dell’attività di controllo nonché, in particolare, le misure amministrative disposte ed eventuali sentenze penali sono salvati in un sistema elettronico di elaborazione dei dati e possono essere consultati e valutati all’occorrenza. Questa disposizione crea la base legale formale per il sistema d’informazione elettronico volto all’esecuzione della Convenzione e della legislazione di applicazione (cpv. 1).

Secondo il capoverso 2 i dettagli, in particolare le singole banche dati, i diritti di accesso e la gestione dei dati sono disciplinati a livello di ordinanza. Il Consiglio federale definisce quali organi di controllo possono trattare i dati personali e accedere online a tali dati. Anche ai privati interessati, in particolare alle ditte d’importazione, può essere concesso un accesso online a determinati ambiti della banca dati che li concernono. L’obiettivo è quello di migliorare e rendere più efficace la procedura di dichiarazione e di autorizzazione. Già oggi gli importatori forniscono le domande di autorizzazione quasi esclusivamente online.

Articolo 24

Questo articolo prevede che i dati necessari all’esecuzione siano reciprocamente trasmessi tra gli Uffici federali (ad es. tra l’UFV e l’AFD) nonché tra gli Uffici federali e le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato incaricate dei compiti esecutivi (Uffici veterinari cantonali, veterinari privati).

Articolo 25

L’esecuzione della legge necessita di una collaborazione con le autorità straniere (ad es. Stati esportatori), le organizazzioni sovranazionali (ad es. l’Unione europea, la quale per la CITES è considerata uno spazio d’importazione e di esportazione unitario) nonché con le organizzazioni internazionali (ad es. organi della CITES, Interpol). La collaborazione si svolge in parte sotto forma di assistenza