Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
amministrativa tramite la tramissione di dati personali in relazione con il trasferimento di esemplari di specie protette. L’articolo 25 crea una base legale formale per questo trasferimento di dati, tuttavia si limita a quanto è necessario per l’esecuzione della CITES (cpv. 1).
Secondo il capoverso 2 i dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto online se si garantisce che la legislazione estera protegga in modo adeguato la personalità della persona interessata (cfr. anche l’art. 6 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 199225 sulla protezione dei dati, LPD).
Articolo 26 e 27
La protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni generali della legislazione federale sulla giurisdizione amministrativa.
In considerazione dei motivi inerenti alla razionalizzazione delle procedure, per opporsi alle decisioni dell’UFV, occorre anteporre una procedura di opposizione (cpv. 1) alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale; per opporsi alle decisioni di altre autorità federali (in particolare l’AFD) e di terzi conformemente all'articolo 13 capoverso 2 (ad es. gli Uffici veterinari cantonali, i veterinari privati), occorre anteporre una procedura di ricorso davanti all’UFV (art. 27 cpv. 1 e 2). Ogni anno si emanano circa 1200 decisioni nell'ambito della conservazione delle specie. In caso di malintesi, di piccoli errori e dubbi, non ci si deve immediatamente rivolgere al Tribunale amministrativo federale. La maggior parte delle divergenze potrebbe quindi essere eliminata dall’UFV in questo modo. Dopo la procedura di opposizione o di ricorso davanti all’UFV è possibile appellarsi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 segg. della legge del 17 giugno 200526 sul Tribunale amministrativo federale, LTAF).
La procedura di opposizione e la procedura di ricorso davanti all’UFV sono rette dalla PA. In linea di massima l'opposizione e il ricorso hanno effetto sospensivo (art. 26 cpv. 2 e contrario, art. 55 cpv. 1 PA), ovvero la decisione non può essere resa esecutiva. Gli organi di controllo decisionali possono revocare l’effetto sospensivo a un’eventuale opposizione o a un ricorso. Ciò è di regola opportuno nel caso di un sequestro o di un respingimento poiché queste misure sono sensate soltanto se eseguite con effetto immediato.
Il termine di opposizione è di 10 giorni (cpv. 26 cpv. 3), il termine di ricorso di 30 giorni (art. 50 PA).
Articolo 28
Secondo questa disposizione deve essere punito chi viola le prescrizioni nella circolazione di specie di fauna e di flora protette. È punibile ai sensi del capoverso 1 lettera a chiunque viola gli obblighi previsti dalla legge, quali l’obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 7 capoverso 1, l’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1, l’obbligo della prova secondo l’articolo 11 nonché l’obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi secondo l’articolo 12 capoverso 1. È punibile ai sensi del capoverso 1 lettera b chiunque viola un divieto d’importazione stabilito dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 10, un obbligo di autorizzazione stabilito dal DFE in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 o un obbligo di registrazione in virtù dell’articolo 12 capoverso 3. L’infrazione intenzionale alle
25 RS 235.1
26 RS 173.32