Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
(CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Le disposizioni dell’UE corrispondono sostanzialmente alle disposizioni della presente legge. Vi sono
differenze ad esempio riguardanti l’entità delle specie di fauna e di flora protette (il corrispondente regolamento UE comprende un elenco più lungo delle specie
protette) nonché riguardante la prassi relativa all’autorizzazione dell’importazione e dell'esportazione di esemplari di specie protette conformemente alla CITES.
La Convenzione del 19 settembre 197918 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, che riguarda sia le competenze dell’UE sia quelle degli Stati membri ed è quindi considerato il cosiddetto “Accordo misto”, di cui fa parte anche la Svizzera, regolamenta innanzitutto il commercio nazionale. Il presente avamprogetto tratta tale ambito soltanto marginalmente e nel quadro della legislazione speciale già vigente nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio, della caccia e della pesca.
2 Spiegazioni relative ai singoli articoli
Articolo 1
La disposizione definisce l’oggetto della regolamentazione, ovvero il controllo della circolazione di animali e piante protette nonché di prodotti da essi derivanti. Rientrano fra questi ultimi ad esempio prodotti ottenuti da zanne di elefante (avorio), pelli e lana di determinati mammiferi, quali pelami di tigre e leopardo, lana di chiru (lana della cosiddetta antilope tibetana), determinate pelli di rettili ecc. Le disposizioni materiali di protezione volte a conservare le specie minacciate di estinzione non sono oggetto di tale legge; esse sono disciplinate dal diritto internazionale o dalla rispettiva legislazione nazionale in materia di protezione, in particolare nella LPN, nella LCP e nella LFSP.
Articolo 2
Nell’articolo 2 si definiscono le specie di fauna e di flora protette; la circolazione di esemplari di queste specie sottostà a un particolare controllo. La legge comprende diversi gruppi di specie protette:
Il capoverso 1 lettera a menziona le specie per cui la CITES limita il commercio di determinati esemplari. Si tratta delle specie di fauna e di flora non addomesticate elencate negli allegati I-III della CITES (cfr. sopra n. 1.1).
Secondo il capoverso 1 lettera b si intendono per specie protette ai sensi della legge anche le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono importati dall’estero e non sono contemplati dal diritto internazionale, in una quantità tale da rendere dubbio un utilizzo sostenibile degli effettivi (cfr. anche le spiegazioni relative all’art. 10).
Nella legge non si fa particolarmente menzione del caso degli ibridi che derivano da specie di fauna protette dalla CITES. Secondo la CITES, nelle specie protette rientrano i discendenti ibridi fino alla quarta generazione; si tratta di una precisazione che – come lo è già nel diritto vigente – deve essere regolamentata a livello di ordinanza.
18 RS 0.455