Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Svizzera il 1° giugno 198232 e disciplina soprattutto il commercio nazionale di piante e animali selvatici.
- La Convenzione del 5 giugno 199233 sulla diversità biologica, entrata in
vigore per la Svizzera il 19 febbraio 199534, e il protocollo di Cartagena del 29 gennaio 200035 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, entrato in vigore per la Svizzera l’11 settembre 200336; entrambi i trattati hanno come obiettivo di conservare la diversità biologica e quindi anche le specie di fauna e di flora, ma trattano in primo luogo gli aspetti dell’utilizzo di organismi e della conservazione della loro diversità genetica.
Questi strumenti di diritto internazionale sono attuati mediante la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, della caccia, della pesca e della protezione degli animali nonché, in particolare nell'ambito dell’ingegneria genetica, mediante la legislazione in materia di protezione dell’ambiente. Le regolamentazioni proposte nella presente legge non sono in contraddizione con le suddette leggi.
5.3 Forma dell’atto legislativo
Gli atti normativi dell’Assemblea federale devono essere emanati sotto forma di legge federale o ordinanza. Il presente atto legislativo contiene importanti disposizioni normative che disciplinano diritti e doveri di privati (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.) e deve pertanto essere emanato sotto forma di legge federale.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il decreto sulle regolamentazioni necessita in particolare dell’approvazione della maggioranza dei membri delle due Camere nel caso in cui esso comporti nuove spese ricorrenti per un importo superiore a 2 milioni di franchi. La legge proposta non comporta nuove spese ricorrenti e non è quindi soggetta alla regolamentazione sul freno alle spese.
5.5 Compatibilità con la legge sui sussidi
L'avamprogetto non prevede né indennità né aiuti finanziari, pertanto non vi è alcun rapporto con le relative prescrizioni della legge federale del 5 ottobre 199037 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu).
5.6 Delega di competenze legislative
L’esecuzione dei necessari controlli necessita, per motivi di sicurezza giuridica, di un numero relativamente elevato di regolamentazioni, che da un punto di vista del livello di regolamentazione non rientra nella legge formale. Di conseguenza, la legge
32RU 1982 802
33 RS 0.451.43
34RU 1995 1408
35 RS 0.451.431
36 RU 2004 579
37 RS 616.1