Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
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di ricorso dinnanzi all’UFV. Le nuove disposizioni legali non comportano nell’immediato alcun onere supplementare a livello finanziario o del personale.
3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni
Non bisogna attendersi particolari conseguenze per i Cantoni; l’aiuto alle autorità cantonali per l’applicazione della legislazione nei controlli effettuati all’interno del Paese non subirà cambiamenti. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove regolamentazioni.
3.3 Conseguenze per l’economia
Non vi saranno conseguenze per l’economia diverse da quelle attuali, ovvero le ditte e le aziende che si occupano dell’importazione, del transito e dell’esportazione di esemplari di specie protette dovranno prevedere un corrispondente carico di lavoro legato ai controlli (dichiarazioni e autorizzazioni per l’importazione, il transito e l’esportazione, registrazioni, controllo degli effettivi, erogazione di informazioni). In particolare le aziende del settore orologiero, moda e abbigliamento (ad esempio il commercio di determinate stoffe di lana e di determinati tipi di cuoio) e del settore alimentare (commercio di determinate derrate alimentari di origine animale come il caviale ecc.) dovranno come finora attendersi restrizioni e controlli sulla base della CITES.
4 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è stato inserito nel programma di legislatura.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La legge proposta si basa sulle competenze legislative costituzionali della Confederazione negli ambiti della protezione della natura e del paesaggio, in particolare della protezione di specie di flora minacciate di estinzione (art. 78 cpv. 4 Cost.), nonché nell’ambito della protezione degli animali, in particolare dell’importazione di animali e prodotti animali e del commercio di bestiame (art. 80 cpv. 2 lett. d ed e Cost.).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali
La CITES è stata approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 1974 ed è entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975. Il progetto di legge mira innanzitutto all’applicazione di tale Convenzione (cfr. n. 1.1).
Nell’ambito della conservazione delle specie, per la Svizzera sono inoltre determinanti le seguenti convenzioni:
- La Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita
selvatica e dei suoi biotopi in Europa, che è entrata in vigore per la