Rapporto LFCITES

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

disposizioni legali summenzionate o alle disposizioni di ordinanza del Consiglio federale e del DFE fondate sulla presente legge sarà considerata una contravvenzione ed è punita con la multa fino a 40 000 franchi.

Il capoverso 2 elenca a titolo d'esempio i casi considerati gravi e che sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Le pene inflitte corrispondono alle sanzioni penali previste già in diverse leggi (art. 27 cpv. 1 LPAn, art. 24 cpv. 1 lett. d LPN). Un’eventuale pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere di 3 000 franchi ciascuna (art. 2 della legge federale del 22 marzo 197427 sul diritto penale amministrativo, DPA, in combinato disposto con l’art. 34 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193728, CP). L’allegato I della CITES elenca le specie di fauna e di flora minacciate di estinzione, ovvero le specie che sono maggiormente minacciate dal commercio internazionale (lett. a). A seconda della popolazione o del grado effettivo di minaccia della rispettiva specie, è sufficiente una piccola quantità di esemplari perché il caso sia considerato grave. L’infrazione commessa per mestiere (lett. b) deve essere interpretata nella stessa maniera di quella prevista nel CP. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si deve partire dalla nozione del commercio professionale. Per abitualità (lett. b) si intende il reato commesso in maniera ripetuta. L'elenco non è esaustivo.

Secondo il capoverso 3 il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili anche in caso di contravvenzione (art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 105 cpv. 2 CP, art. 5 DPA).

Il capoverso 4 prevede che l’atto commesso per negligenza sia punito con la multa sino a 20 000 franchi.

Secondo il capoverso 5 il Consiglio federale e il DFE possono comminare una multa per le infrazioni commesse ad altre loro prescrizioni d’esecuzione non contemplate dal capoverso 1. Si tratta ad esempio delle prescrizioni d’esecuzione emanate in virtù degli articoli 7 capoverso 2 (prescrizioni sulla procedura di dichiarazione), 8 capoverso 4 (prescrizioni sulla procedura di autorizzazione) o 19 (prescrizioni sulla procedura di controllo) della legge e per cui è comminata una pena in caso di

violazione. L’importo massimo della multa è pari a 10 000 franchi (art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 106 cpv. 1 CP).

Articolo 29

Il capoverso 1 dell’articolo 29 sancisce la competenza per condurre l’inchiesta penale da parte delle autorità federali, ovvero dell’UFV e dell’AFD. La disposizione si orienta alle vigenti regolamentazioni degli articoli 24d capoverso 2 LPN e 31 capoverso 2 LPAn. La procedura è retta dalla DPA.

Il capoverso 2 disciplina la concorrenza che si crea nel commettere contemporanemente fattispecie penali di leggi affini come gli articoli 31 capoverso 3 LPAn, 21 capoverso 3 LCP e 20 capoverso 3 LFSP. L’elenco di leggi è completato dalla legge federale del 29 aprile 199829 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr) e dalla legge federale del 12 giugno 200930 concernente l’imposta sul valore

27 RS 313.0

28 RS 311.0

29 RS 910.1

30 RS 641.20