Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
conferisce numerose deleghe di competenze al Consiglio federale e al DFE. Per motivi di trasparenza per il legislatore, tali deleghe non sono riassunte in modo generale, ma figurano nel testo legislativo della rispettiva materia. Occorre menzionare in particolare:
- le competenze del Consiglio federale, il quale può:
- regolamentare la procedura di dichiarazione (art. 7 cpv. 2);
- regolamentare la procedura di autorizzazione, la procedura di revoca dell’autorizzazione, le autorizzazioni permanenti e i certificati particolari (art. 8 cpv. 4);
- regolamentare le deroghe all’obbligo di dichiarazione e / o all’obbligo di autorizzazione (art. 9 cpv. 1 e 2);
- vietare l’importazione in caso di commercio illegale o di commercio che compromette l’esistenza della specie (art. 10 cpv. 1);
- conferire alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato compiti d’esecuzione (art. 13 cpv. 2);
- conferire l’autorizzazione alle organizzazioni e a privati incaricati di fatturare tasse (art. 13 cpv. 4);
- regolamentare lo stoccaggio e il ricovero degli esemplari sequestrati (art. 17 cpv. 2);
- regolamentare il trattamento degli esemplari confiscati (art. 18 cpv. 2);
- regolamentare la procedura di controllo (art. 19);
- regolamentare il sequestro delle partite controllate al fine di garantire il pagamento dei costi e delle tasse (art. 22 cpv. 4);
- regolamentare il trattamento dei dati personali nel dettaglio (art. 23 cpv. 2);
- stabilire i Paesi e le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono in modo adeguato la necessaria protezione per la comunicazione online dei dati personali (art. 25 cpv. 2);
- le competenze del DFE, il quale può:
- stilare gli elenchi delle specie protette (art. 2 cpv. 3);
- estendere gli obblighi di autorizzazione in caso di pericolo di confusione di determinate specie (art. 8 cvp. 2);
- limitare l’importazione di esemplari di specie di fauna protette a singole classi di età o a determinate stagioni nonché rilasciare determinati divieti di importazione (art. 10 cpv. 2);
- regolamentare il controllo degli effettivi (art. 12 cpv. 2);
- introdurre un obbligo di registrazione per le aziende commerciali (art. 12 cpv. 3).