Rapporto LFCITES

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine

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federale dell’agricoltura (UFAG, Servizio fitosanitario) devono continuare a essere impiegati in qualità di organi di controllo.

Il capoverso 2 crea la base legale formale per il trasferimento a terzi dei compiti di esecuzione (art. 178 cpv. 3 Cost. e art. 2 cpv. 4 della legge del 21 marzo 199722 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA). Ad esempio devono continuare a essere impiegati in qualità di organi di controllo gli Uffici veterinari cantonali, i veterinari privati o gli uffici privati. Le condizioni sono definite in un mandato di prestazione (cpv. 3).

Il Consiglio federale può autorizzare le organizzazioni e le persone incaricate a fatturare tasse per le loro attività (cpv. 4) conformemente all’articolo 22.

Il capoverso 5 garantisce la sorveglianza da parte della Confederazione.

Articolo 14

La presente disposizione crea la base legale formale per il controllo generale da parte delle autorità della circolazione di esemplari di specie protette – in particolare per i controlli all’interno del Paese. Sottostanno ai controlli e alle misure di cui agli articoli 14 segg. anche le specie di fauna e di flora che non sono protette come tali ma che possono essere facilmente confuse con le specie protette (art. 2 cpv. 2).

Il capoverso 2 conferisce alle autorità il diritto di accedere, durante gli usuali orari di apertura, a tutti i locali e a tutte le installazioni in cui sono conservati gli esemplari di specie protette o di cui si presumi siano utilizzati a tale scopo. Le autorità possono verificare i registri degli effettivi e se necessario prelevare campioni. Esse sono anche autorizzate a fare riprese fotografiche (art. 12 della legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa, PA). Il diritto d’accesso è conforme alle regolamentazioni consolidate della legislazione sulla protezione degli animali e sulle epizoozie (art. 39 LPAn e art. 8 della legge del 1° luglio 196624 sulle epizoozie, LFE). Nell’esecuzione del diritto d’impartire istruzioni occorre osservare il principio della proporzionalità.

Articolo 15

La disposizione crea la base legale formale per il controllo effettuato dalle autorità all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di esemplari di specie protette (cpv. 1).

L’attività di controllo eseguita dall’AFD deve rimanere invariata; essa non va incontro a un carico di lavoro supplementare.

Articolo 16

La disposizione stabilisce quali misure possono essere disposte dagli organi di controllo in caso di contestazione in seguito a un controllo eseguito al confine o all’interno del Paese.

22 RS 172.010

23 RS 172.021

24 RS 916.40