Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
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Compendio
La legge federale proposta si prefigge di trasporre la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453), laddove necessario, in una legge in senso formale.
Oggi la Convenzione entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975 è trasposta nel diritto nazionale mediante l’ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (OCS, RS 453).
Al fine di soddisfare i requisiti del principio costituzionale di legalità, le regolamentazioni che autorizzano un intervento nei diritti fondamentali devono essere sancite in una legge in senso formale.
Si mira principalmente ad elevare a livello di legge le vigenti regolamentazioni dell’ordinanza concernenti i meccanismi di controllo, il che non influisce sull’attuale prassi nell'ambito della conservazione delle specie.