Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 17
Il sequestro da parte delle autorità, ovvero il sequestro provvisorio di esemplari di specie protette che varcano la frontiera o in occasione di controlli in Svizzera, costituisce un intervento notevole nel diritto di proprietà e di possesso e necessita quindi di una base legale formale.
Il capoverso 1 elenca le singole condizioni per il sequestro. Gli esemplari sono sequestrati se, in caso di contestazione, non è possibile il rilascio con riserva o il respingimento – ad esempio se sussistono dubbi in merito al mittente o al destinatario – (lett. a); un respingimento non è sostenibile per ragioni di protezione degli animali (lett. b); se è fondato il sospetto (ad esempio in caso di sospetto di documenti falsi) che vi siano esemplari messi illegalmente in circolazione (lett. c); se al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione non vengono esibiti i documenti necessari (lett. d); se gli esemplari dichiarati presso l’ufficio doganale e importati in Svizzera che devono essere presentati al di fuori dell’area ufficiale non vengono esibiti agli organi di controllo (lett. e) o se al momento del controllo all’interno del Paese si accerta che mancano i documenti necessari (lett. f).
Conformemente al capoverso 2, i dettagli concernenti il ricovero e lo stoccaggio degli esemplari sequestrati devono essere disciplinati dal Consiglio federale.
Articolo 18
Gli esemplari sequestrati secondo l’articolo 17 sono confiscati, ovvero espropriati, se risulta che i documenti necessari per l’importazione, il transito o l’esportazione secondo le disposizioni del diritto internazionale – ovvero al momento secondo le disposizioni della CITES – non potevano essere rilasciati (cpv. 1 lett. a), se i documenti o la prova della circolazione legale non sono stati esibiti entro il termine fissato (cpv. 1 lett. b) o se gli esemplari dichiarati e importati non sono presentati agli organi di controllo neanche dopo il sequestro e la rispettiva esortazione delle autorità (cpv. 1 lett. c).
Il capoverso 2 prevede che gli esemplari confiscati siano, a seconda del caso, rispediti al Paese esportatore oppure conservati, eliminati o ceduti d’ufficio, ad esempio per scopi scientifici. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli a livello di ordinanza, ad esempio le condizioni per la decisione di non restituire la partita al Paese esportatore qualora detto Paese non abbia le possibilità di controllo necessarie.
La confisca è di competenza dell’UFV.
Articolo 19
Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo all’interno del Paese (art. 14) nonché all'atto dell'importazione, del transito e dell’esportazione (art. 15). A livello di ordinanza devono essere disciplinate le immediate competenze di controllo, i motivi della contestazione nonché le condizioni per le misure autorizzate, a meno che non si evincano già dalla legge.
Articolo 20
L’articolo 20 disciplina l’assistenza amministrativa tra le autorità svizzere e straniere nonché tra le organizzazioni internazionali. L’obiettivo è quello di migliorare la punizione di infrazioni alla CITES e alla legislazione di esecuzione. Le autorità doganali devono ad esempio essere autorizzate, al momento del transito, a notificare una partita illegale all’autorità doganale del Paese destinatario.