Rapporto LFCITES

Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine

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applicabile una deroga per il trasferimento transfrontaliero di esemplari conservati di specie di fauna protette e di piante vive di specie protette per scopi scientifici.

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la facoltà di continuare a prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione per l’importazione e il transito di specie di flora di cui agli allegati II e III della CITES.

Articolo 10

Secondo il capoverso 1 il Consiglio federale ha la facoltà di fermare l’importazione se dai dati ricavati dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera a emerge tra l’altro che l’utilizzo degli effettivi naturali non è effettivamente sostenibile. Devono sussistere indizi concreti.

Il capoverso 2 consente al DFE di limitare ulteriormente l’importazione di esemplari di specie protette provenienti da determinati Paesi. Si tratta di casi in cui le autorità di determinati Paesi non sono in grado di far rispettare le prescrizioni internazionali sia perché non è possibile sorvegliare gli effettivi di specie protette sia perché le autorità non possono garantire la correttezza dei certificati richiesti. Gli organi competenti della CITES emanano per questi casi raccomandazioni concernenti i divieti di importazione provvisori. Il DFE deve poter attuare immediatamente tali raccomandazioni.

Articolo 11

L’articolo 11 stabilisce un obbligo generale di fornire prove per il possesso (cpv. 1) e per i passaggi di proprietà (cpv. 2) di esemplari di specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III della CITES. L’obiettivo è di poter verificare la provenienza e l’origine degli esemplari nonché la legalità della circolazione (rintracciabilità). La prova della circolazione legale può essere ad esempio fornita mediante la presentazione o l’inoltro delle rispettive autorizzazioni d’importazione.

Sono contemplati dal capoverso 2 tutti i tipi di passaggi di proprietà (vendita, donazione ecc.); l’obbligo della prova non si limita quindi soltanto al commercio professionale.

Articolo 12

Al fine di consentire un controllo del commercio delle specie di fauna e di flora protette dalla CITES, le aziende che commerciano a titolo professionale simili esemplari devono tenere un registro di controllo degli effettivi (cpv. 1). Il termine “professionalità” deve essere interpretato in base alla prassi generale delle autorità federali.

Il DFE può eccettuare dal controllo degli effettivi il materiale vegetale prodotto artificialmente. Già attualmente non si deve effettuare il controllo degli effettivi per i semi, i bulbi e i tuberi di specie di flora protette (art. 6 cpv. 2 OCS).

Un obbligo di registrazione ai sensi del capoverso 3 sussiste al momento per il commercio di caviale (cfr. art. 20 OCS).

Articolo 13

È compito della Confederazione sorvegliare la circolazione di specie di fauna e di flora protette in applicazione della Convenzione (cpv. 1). L’UFV deve rimanere l’autorità d’esecuzione ai sensi della CITES. Inoltre, l’UFV, l’AFD e l’Ufficio