Rapporto LFCITES
Consultazione 2009/113: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette / Modifica della legge sulle epizoozie / Modifica della legge sulla protezione degli animali · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali sul controllo della circolazione di specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.
Inoltre, ai sensi del capoverso 2, il DFE deve essere autorizzato a concludere trattati di attuazione di tali trattati.
Il capoverso 3 prevede infine che all’UFV spetti il compito, nell’ambito della CITES, di approvare con effetto vincolante le frequenti modifiche dettagliate, che presuppongono conoscenze tecniche specifiche, degli allegati alla CITES per la Svizzera o di disporre riserve nei confronti di tali modifiche, ad esempio nel momento in cui l’esecuzione nazionale di una modifica decisa non è ancora garantita. È chiaro che l’UFV potrebbe anche ritirare una simile riserva qualora non sia più fondata su elementi oggettivi. Con la competenza riguardante la modifica degli allegati alla CITES, l’UFV ha automaticamente l’autorizzazione di aggiornare autonomamente in tale ambito le necessarie modifiche agli elenchi stilati dal DFE (art. 2 cpv. 3).
Articolo 5
La Confederazione provvede a informare il pubblico in merito a questioni concernenti la conservazione delle specie nell’ambito dell’attuazione della CITES.
Articolo 6
La Confederazione può sostenere la ricerca su questioni riguardanti la conservazione delle specie nell’ambito del commercio internazionale. La disposizione consente di sostenere i relativi progetti di ricerca (ad es. sotto forma di lavori di dottorato) erogando contributi finanziari.
Articolo 7
Questa disposizione crea la base legale formale per l’obbligo di dichiarazione concernente l’importazione, il transito e l’esporazione di esemplari di specie di fauna e di flora protette. Sono oggetto di dichiarazione, come adesso, tutte le specie di fauna e di flora che possono essere facilmente confuse con gli animali e le piante di specie protette (art. 2 cpv. 2).
L’obbligo di dichiarazione è attuato nell’ambito della procedura d’imposizione doganale (art. 21 segg. LD, art. 75 segg. OD). Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione sono elencate nell'articolo 26 LD. È esclusa la dichiarazione doganale facilitata utilizzando il passaggio verde (art. 28 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 200721 sulle dogane, OD-AFD).
Le modalità di dichiarazione (le persone soggette all’obbligo di dichiarazione, i necessari documenti di accompagnamento ecc.) sono disciplinate a livello di ordinanza (cpv. 2).
Articolo 8
Chi vuole importare, far transitare ed esportare esemplari di specie di fauna e di flora protette non deve soltanto dichiararli alla dogana ma necessita anche di un’autorizzazione formale (cpv. 1).
Sono oggetto di dichiarazione l’importazione, il transito e l’esportazione di tutte le specie di fauna e di flora elencate negli allegati I-III della CITES. Al contrario di