Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/30: Revisione della legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (Innotour) · 28 pagine
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Art. 4 Oneri
La lettera a rimane invariata (attualmente il suo contenuto è disciplinato nell„articolo 3 capoverso 2 lettera a).
La lettera b viene adeguata:
Finora i progetti di cui all‟articolo 3 capoverso 2 lettera b dovevano essere realizzati a livello interaziendale. La nuova legge prescrive che i progetti beneficiari devono essere realizzati a livello interaziendale. Un progetto è interaziendale quando il richiedente dimostra, in una convenzione scritta stipulata con i responsabili interessati, la dimensione interaziendale nella pianificazione e nella realizzazione16. Le organizzazioni turistiche che non svolgono compiti commerciali sono considerate interaziendali, come è già il caso nella legge attualmente in vigore.
Art. 5 Ammontare e modalità degli aiuti finanziari
L‟articolo 4 attualmente in vigore viene ora trattato nell‟articolo 5.
Il capoverso 1 viene adeguato:
La formulazione del vecchio articolo 4 capoverso 1 viene precisata. Invece del 50 per cento del costo complessivo, l‟ammontare massimo dell‟aiuto finanziario è limitato al 50 per cento dei costi computabili. Grazie a questa precisazione la prassi d‟esecuzione in vigore per Innotour è sancita nella legge federale.
I costi computabili sono normalmente meno elevati rispetto al costo complessivo di un progetto. Secondo l‟ordinanza in vigore sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all‟innovazione e alla cooperazione interaziendale (art. 4 O). Nella nuova ordinanza devono essere elencati quali costi computabili anche i costi dello sviluppo delle conoscenze.
Il capoverso 1bisdecade.
Il capoverso 2 rimane invariato.
Art. 6 Procedura
L‟articolo 5 attualmente in vigore viene ora trattato nell‟articolo 6.
Il capoverso 1 rimane invariato.
Il capoverso 2 viene adeguato:
L‟accordo con gli altri Uffici federali viene disciplinato in modo più preciso. La SECO consulta, prima della decisione in merito a una domanda, gli Uffici federali che sono direttamente interessati al progetto. Di regola si tratta dell‟Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), dell‟Ufficio federale dell„ambiente (UFAM) e dell‟Ufficio federale dell„agricoltura (UFAG).
L‟ARE viene consultato se i progetti in questione hanno ripercussioni importanti sull‟utilizzazione del territorio e sulla sostenibilità. L‟UFAM viene invece consultato se i progetti hanno conseguenze per l‟ambiente. L‟Ufficio federale dell‟agricoltura (UFAG) viene infine consultato se si tratta di progetti di agroturismo
16 Cfr. capitolo 1.2.2.1.