Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/30: Revisione della legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (Innotour) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
o di progetti di collaborazione con l‟agricoltura. Altri Uffici federali vengono consultati se sono direttamente interessati al progetto in questione.
Art. 7 Informazione e valutazione
L‟articolo 6 attualmente in vigore viene ora trattato nell‟articolo 7.
Il capoverso 1 viene adeguato:
La nuova legge dovrebbe permettere di intensificare lo scambio di informazioni in merito ai progetti sostenuti finanziariamente. A tale scopo la SECO ha l‟intenzione di invitare regolarmente i responsabili dei progetti per uno scambio di esperienze. Lo scambio di informazioni in merito ai progetti sostenuti finanziariamente comprende anche lo scambio di conoscenze relative ai progetti sussidiati. È invece possibile rinunciare a una menzione esplicita dello scambio di informazioni sulle “conoscenze”.
La legge in vigore limita le attività di "informazione e valutazione" ai progetti che ottengono aiuti finanziari. Questo disciplinamento è troppo restrittivo. L‟informazione assume un ruolo sempre più importante allo scopo di rafforzare la competitività del turismo svizzero, per cui occorre intensificare questa attività. Per tale motivo la legge sottoposta a revisione parla inoltre, all„articolo 7 capoverso 1, di “scambio di informazioni nel settore del turismo” e non più soltanto di scambi d‟informazioni sui progetti beneficiari.
Il capoverso 2 è nuovo:
Per migliorare la trasparenza, ora viene precisato in modo specifico al capoverso 2 che la SECO provvede alla valutazione dei progetti beneficiari.
Art. 8 Finanziamento e rapporto
La presentazione di un rapporto annuale all‟Assemblea federale, prevista nella vecchia legge (articolo 9 capoverso 1), non è giustificata se si considerano le modeste ripercussioni finanziarie che si registrano ogni anno. La presentazione di un rapporto deve invece avvenire in concomitanza con la nuova domanda di credito, quindi ogni quattro anni. L‟articolo 8 viene di conseguenza completato aggiungendo il capoverso 2.
Art. 9 Esecuzione
Il capoverso 1 viene adeguato e spostato nell‟articolo 8 capoverso 2.
Il capoverso 2 rimane invariato.
Il capoverso 3 decade:
Un articolo speciale in materia di esecuzione, come prevedeva la vecchia legge all‟articolo 9 capoverso 3, non è necessario, poiché la procedura è disciplinata all„articolo 6.
Art. 10 Referendum ed entrata in vigore
Il capoverso 1 viene adeguato: