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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine
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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Art. 61 Interruzione ed opponibilità della prescrizione
1Abrogato
2È considerata azione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni52 la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata alle direzioni generali e alle direzioni di circondario dell’azienda delle PTT e delle FFS nonché al Consiglio dei Politecnici, sempre che siano istituti d’impiego, e al Dipartimento federale delle finanze.
24. Legge federale del 6 ottobre 200053 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Art. 72 cpv. 3
Il diritto di regresso dell’assicuratore si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni54 in materia di prescrizione. Il termine di prescrizione relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.
25. Legge federale del 20 dicembre 194655 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 52 cpv. 3 e 4
3Il diritto al risarcimento del danno si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni56 in materia di prescrizione.
4Abrogato
26. Legge federale del 25 giugno 198257 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 41 cpv. 2
2I crediti si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione .
52 RS 220
53 RS 830.1
54 RS 220
55 RS 831.10
56 RS 220
57 RS 831.40