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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine

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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

3Sono fatte salve le disposizioni speciali della legislazione sull’esecuzione e sul fallimento.

Art. 137

VII. Interruzione La prescrizione è interrotta:

e nuova decor-

renza 1. mediante riconoscimento del debito da parte del debitore, in parti-

1. Atti interrutti- colare mediante il pagamento di interessi o acconti oppure la davi

zione di pegni o fideiussioni;

2. mediante atto di esecuzione, istanza di conciliazione, azione, rimedio giuridico o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.

Art. 138

2. Nuova1 L’interruzione comporta l’inizio di nuovi termini di prescrizione.

decorrenza

2I nuovi termini iniziano a decorrere:

1. con il riconoscimento, in caso di riconoscimento del credito;

2. ad ogni singolo atto esecutivo, in caso di esecuzione per debiti;

3. dal momento della conclusione della lite dinanzi all’autorità adita, in caso di istanza di conciliazione, azione, rimedio giuridico o eccezione;

4. dal momento in cui il credito può nuovamente essere fatto valere secondo la legislazione sul fallimento, in caso di insinuazione nel fallimento.

Art. 139

3. Durata dei1 I nuovi termini coincidono con il termine di prescrizione relativo e nuovi termini

con il termine di prescrizione assoluto.

2Se il credito è riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o è stabilito con decisione giudiziaria, il nuovo termine di prescrizione relativo è sempre di dieci anni.

Art. 140

4. Effetti su altri L’interruzione ha effetto anche sui crediti contro lo stesso debitore crediti

che, in virtù dello stesso titolo giuridico, affiancano o sostituiscono il credito in questione.

Art. 141

5. Effetti tra1 L’interruzione nei confronti di un debitore solidale o un altro condecoobbligati

bitore di una prestazione indivisibile ha effetto anche nei confronti