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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine

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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

2Abrogato

Art. 149a cpv. 1

1Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in dieci anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione.

Art. 292

E. Prescrizione L’azione revocatoria si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni12 in materia di prescrizione.

Disposizione finale della modifica del xxx

La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all’entrata in vigore della modifica del xxx decorre dall’entrata in vigore di detta modifica, sempre che in tale data i crediti non siano già prescritti.

6. Legge federale del 7 ottobre 198313 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione

Art. 11 cpv. 2

2Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni14 in materia di prescrizione.

7. Legge militare del 3 febbraio 199515

Art. 143 Prescrizione

1Le pretese di risarcimento contro la Confederazione e le pretese della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescri-

12 RS 220

13 RS 420.1

14 RS 220

15 RS 510.10