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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine
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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 26 giugno 19983 sull’asilo
Art. 85 cpv. 3
3Il diritto al rimborso si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni4 in materia di prescrizione. Tali crediti non fruttano interesse.
2. Legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità
Art. 20 cpv. 1
1Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione.
Art. 21
Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione. Tuttavia, il termine relativo comincia a decorrere soltanto il giorno in cui la prestazione è stata effettuata e si è avuta conoscenza del responsabile.
Art. 23
1Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di prescrizione .
2Abrogato
3 RS 142.31
4RS 220