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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine
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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Art. 36 Prescrizione
Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 e le pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta l’articolo 32 capoverso 4 si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni20 in materia di prescrizione.
10. Legge del 5 ottobre 199021 sui sussidi
Art. 32 Prescrizione
1I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità e il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni22 in materia di prescrizione.
2Abrogato
3Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prevista dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto in dieci anni dall’inizio dell’esigibilità del credito.
4Abrogato
Art. 33
Abrogato
11. Legge federale del 13 dicembre 197423 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati
Art. 6 cpv. 2 e 3
2Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni24 in materia di prescrizione.
3Abrogato
20RS 220
21RS 616.1
22RS 220
23 RS 632.111.72
24 RS 220