Progetto

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

Art. 130

b) In caso di Per le pretese risultanti da danni a persone, il termine di prescrizione danni a assoluto scade in ogni caso trent’anni dopo il giorno in cui è stato persone

commesso l’atto che ha causato il danno.

Variante ad art. 129/130

2. Termine1 Il termine di prescrizione scade in ogni caso vent'anni dopo l’inizio assoluto

dell’esigibilità del credito.

2Anziché dall'inizio dell’esigibilità, il termine decorre:

1. per le pretese di risarcimento e di riparazione: dal giorno della commissione dell’atto che ha causato il danno;

2. per l’intero credito relativo a rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche: dal giorno della scadenza della prima prestazione arretrata.

Art. 131

III. Prescrizione1 Prescritto il credito principale, sono prescritti anche gli interessi e le delle pretese

accessorie e altre pretese accessorie del medesimo.

delle prestazioni 2

periodiche Nel caso delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche, le

singole prestazioni sono prescritte se lo è l’intero credito.

Art. 132

IV. Computo dei1 Nel computo del termine di prescrizione non si tiene conto del giorno termini

nel quale comincia a decorrere il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando l'ultimo giorno è decorso infruttuosamente.

2Per il rimanente, si applicano anche alla prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell’adempimento dei contratti.

Art. 133

V. Modifica e1 Il termine di prescrizione relativo può essere accorciato fino a un rinuncia

minimo di un anno o prolungato fino a un massimo di dieci anni.

1.Modificabilità

dei termini2 Il termine di prescrizione assoluto può essere accorciato fino a un

minimo di tre anni o prolungato fino a un massimo di trent’anni.

3Le condizioni generali di contratto che prevedono una riduzione del termine di prescrizione in caso di danni alle persone sono nulle.

4L’inizio dei termini di prescrizione può essere modificato purché siano rispettati i termini minimi e i termini massimi.