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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine

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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

vono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni16 in materia di prescrizione.

2Il termine relativo per le pretese della Confederazione di cui all’articolo 138 decorre soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

3Abrogato

4È considerata azione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS.

8. Legge federale del 4 ottobre 200217 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 65 Prescrizione

1Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 60, 61 e 64 si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni18 in materia di prescrizione.

2Il termine relativo per i diritti di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l’articolo 61 decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.

3Abrogato

4È considerata azione ai sensi dell’articolo 137 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.

9. Legge federale dell’8 ottobre 198219 sull’approvvigionamento economico del Paese

Art. 15, secondo periodo

Abrogato

16 RS 220

17 RS 520.1

18 RS 220

19 RS 531