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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine

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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

Art. 134

2. Rinuncia1 Il debitore può rinunciare, alla scadenza della prescrizione, all’eccezione di

prescrizione all’eccezione di prescrizione. La rinuncia è dichiarata in forma scritta.

2La rinuncia può essere dichiarata per una durata massima di dieci anni a partire dal compimento della prescrizione. Se non è indicato alcun termine, la rinuncia vale per un anno.

3Se è espressa prima del compimento della prescrizione, la rinuncia è considerata come proroga del termine di prescrizione.

Art. 135

3. Effetti nei1 La modifica e la rinuncia non sono opponibili agli altri debitori confronti di terzi

solidali.

2Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.

Variante:

3La modifica e la rinuncia da parte del debitore producono invece effetto nei confronti dell'assicuratore e viceversa, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore.

Art. 136

VI. Sospensione1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

1. per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale;

2. per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché detto mandato è efficace;

3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;

4. per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata;

5. per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;

6. per i crediti alla morte del debitore durante l’inventario per atto pubblico;

7. fintanto che il debitore ha l’usufrutto del credito;

8. fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi.

2Alla scadenza del giorno in cui cessano tali rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.