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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine
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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
III. Perenzione e Art. 251, titolo marginale
azione degli
eredi
Art. 315
Abrogato
Art. 341, titolo marginale e cpv. 2
H. Irrinunciabili- 2
tà Abrogato
Art. 370 cpv. 4
4Il committente deve dare avviso dei difetti in ogni caso entro due anni dalla consegna dell’opera o entro cinque anni dalla stessa se si tratta di una costruzione immobiliare; altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante eventuali difetti.
Art. 371
Abrogato
Art. 454, titolo marginale nonché cpv. 1 e 3
7. Eccezione di 1 Abrogato
difetti nonostante
laprescrizione3 Abrogato
Art. 507 cpv. 5
5Il diritto di regresso si prescrive in tre anni dal giorno in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore ed è venuto a conoscenza dell’identità del debitore principale, ma al più tardi dopo dieci anni dal momento in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore.
Art. 678 cpv. 4
Abrogato
Art. 760
Abrogato
Art. 864 cpv. 4
Abrogato
Art. 878 cpv. 2
2I diritti di regresso dei soci tra loro si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si è avuta