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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine

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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

12. Legge federale del 20 giugno 193025 sull’espropriazione

Art. 14 cpv. 2

L’espropriante deve risarcire all’espropriato il danno che deriva dalla sua rinuncia. L’azione di risarcimento è promossa davanti alla commissione di stima. Il diritto al risarcimento si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni26 in materia di prescrizione; il termine di prescrizione assoluto comincia tuttavia a decorrere dalla dichiarazione di rinuncia.

Art. 105

IV. Prescrizione Il diritto di ottenere la retrocessione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni27 in materia di prescrizione.

13. Legge del 24 giugno 190228 sugli impianti elettrici

Art. 37

Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni29 in materia di prescrizione.

14. Legge federale del 19 dicembre 195830 sulla circolazione stradale

Art. 83

Prescrizione1 Le pretese di risarcimento o di riparazione derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni31 in materia di prescrizione.

2Abrogato

3Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore o da velocipedi, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge si prescrivono

25 RS 711

26 RS 220

27 RS 220

28 RS 734.0

29 RS 220

30 RS 741.01

31 RS 220