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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine
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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
2Se la presente legge prevede termini più brevi rispetto al diritto anteriore, tali termini cominciano a decorrere soltanto con l’entrata in vigore della presente legge.
3La prescrizione di pretese derivanti da danni alle persone è retta dal nuovo diritto. Ciò vale anche se la decisione sulla prescrizione è già passata in giudicato.
Variante ad art. 49 Titolo finale CC:
1Alle pretese non ancora prescritte secondo il diritto anteriore si applica il nuovo diritto.
2Il nuovo diritto si applica anche nel caso in cui il termine di prescrizione assoluto sia scaduto secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto.
3Se la presente legge prevede termini più brevi rispetto al diritto anteriore, tali termini cominciano a decorrere soltanto con l’entrata in vigore della presente legge.
4. Legge federale del 18 giugno 19938 sulla responsabilità per danno da prodotti
Art. 9 Prescrizione
Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni9 in materia di prescrizione.
Art. 10
Abrogato
5. Legge federale dell’11 aprile 188910 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 6
1L’azione di risarcimento del danno si prescrive conformemente alle
2. Prescrizione
disposizioni generali del Codice delle obbligazioni11 in materia di prescrizione.
8 RS 221.112.944
9 RS 220
10 RS 281.1
11 RS 220