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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine
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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)
Art. 52 cpv. 2 e 3
2Il diritto al risarcimento del danno si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni58 in materia di prescrizione.
3Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione relativo per l’esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile.
27. Legge del 25 giugno 198259 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 88 cpv. 3 e 4
3Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni60 in materia di prescrizione.
4Abrogato
28. Legge federale del 20 marzo 197061 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
Art. 14
Prescrizione1 I diritti alla restituzione giusta l’articolo 13 capoversi 1 e 2, si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni62 in materia di prescrizione.
2Abrogato
29. Legge del 1° luglio 196663 sulle epizoozie
Art. 45 cpv. 2 e 3
2Il diritto alla restituzione si prescrive conformemente alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni64 in materia di prescrizione.
58 RS 220
59 RS 837.0
60 RS 220
61 RS 844
62 RS 220
63 RS 916.40