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Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 21 pagine

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Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

degli altri condebitori, a condizione che si fondi su un atto del creditore.

2L’interruzione nei confronti del debitore principale ha effetto anche nei confronti dei suoi fideiussori, a condizione che si fondi su un atto del creditore.

3L'interruzione nei confronti dei fideiussori non ha invece effetto nei confronti del debitore principale.

Variante:

4L’interruzione nei confronti dell’assicuratore produce effetto anche nei confronti della persona civilmente responsabile e viceversa, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti dell'assicuratore.

Art. 142

VIII. Credito con L'esistenza di un pegno mobiliare non esclude la prescrizione di un pegno mobiliare

credito, ma detta prescrizione non impedisce al creditore di far valere il diritto di pegno.

2. Le disposizioni seguenti del Codice delle obbligazioni sono modificate come segue:

Art. 60

Abrogato

Art. 67

Abrogato

Art. 201 cpv. 4

4Il compratore deve dare notizia dei difetti in ogni caso entro due anni dalla consegna della cosa.

Art. 210 cpv. 1 e 3

Abrogati

Art. 219 cpv. 3

3Il compratore deve comunicare i difetti di un fabbricato in ogni caso entro cinque anni dall’acquisto della proprietà.