Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/14: Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

N. registrazione/dossier: 012.21/2011-03-11/10

In un secondo momento, il prezzo di base può essere moltiplicato per un fattore relativo all'usura (analogo al fattore relativo alla qualità delle tracce).

3.2.6 Supplemento per l'impatto ambientale

Considerazioni: Questo supplemento corrisponde a quello in vigore per i treni a trazione termica circolanti su tratte elettrificate, a norma dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a delle DE-OARF. Non mira a generare entrate, ma a incentivare l'impiego di treni a trazione elettrica invece che termica (p.es.

diesel).

Attuazione tecnica: Questo elemento del PT viene mantenuto nella sua forma attuale.

Supplemento per l'impatto ambientale = 0,003 CHF/tkmL su tratte elettrificate

3.2.7 Supplemento per merci pericolose

Considerazioni: Questo elemento del PT è stato applicato per l'ultima volta nel catalogo delle prestazioni del 2004; allora ne era prevista una copertura di massima mediante sovvenzioni per i prezzi delle tracce. Il supplemento tiene conto del fatto che determinati costi (p.es. servizio di difesa dell'impresa, limitazione dell'esercizio, servizi di emergenza cantonali) sono generati direttamente dal trasporto di merci pericolose. La sua applicazione implica una riduzione indiretta dei costi di altri trasporti di merci. Il supplemento per merci pericolose è però in primo luogo un elemento del contributo di copertura:

soprattutto per i trasporti in transito sulle Alpi, assume particolare importanza l'affidabilità dell'infrastruttura ferroviaria, tanto più se le strade sono utilizzabili solo in misura limitata. L'attuazione di questa misura non richiede un notevole onere di lavoro.

Attuazione tecnica: Introduzione di un supplemento per asse-chilometro per i carri merci sottoposti al RID (regolamento sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia).

Supplemento per merci pericolose = 0,02 CHF/asse-chilometro

3.2.8 Rumore

Considerazioni: Il buono insonorizzazione è già in vigore; dal 1° gennaio 2010 è stato dimezzato per il traffico viaggiatori poiché in questo settore la maggior parte dei veicoli è già dotata di dispositivi di frenaggio silenziosi. L'attenzione è ora rivolta al traffico merci. L'efficacia di questo elemento rimarrà tuttavia limitata finché i Paesi limitrofi non avranno introdotto un'analoga differenziazione nel prezzo