Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine
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j) Quali effetti positivi ci si aspetta dalle innovazioni
Lo scopo è di rimuovere gran parte degli inconvenienti legati al sistema attuale. Sotto il profilo finanziario, i Cantoni non devono più essere penalizzati per l’aver ammesso persone del settore dell’asilo e dei rifugiati a svolgere un’attività lucrativa. Questo è quanto ci si propone con la soppressione del criterio della capacità economica (fattore W). Di conseguenza, per persona esercitante attività lucrativa computata ci si aspetta un calo dei sussidi federali pressoché equivalente al calo delle spese dell’aiuto sociale. Per quanto riguarda i richiedenti l’asilo, il fatto che siano ammessi a svolgere un’attività lucrativa non deve più influire sul bisogno in termini di sussidi federali. Per quel che concerne le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati, si spera invece di creare un incentivo finanziario che spinga i Cantoni a incoraggiarne l’attività lucrativa. L’incentivo prodotto non incide sui costi della Confederazione, giacché, a livello svizzero, è preso in considerazione il numero esatto delle persone esercitanti attività lucrativa. Il nuovo sistema ha anche il pregio, se non di eliminare, per lo meno di ridurre fortemente le conseguenze finanziarie negative di errori o omissioni nella registrazione dei rapporti di lavoro nella banca dati SIMIC. Solo nel contesto dell’attività lucrativa dei richiedenti l’asilo vi è il rischio che dati lacunosi influiscano direttamente sull’entità del sussidio federale. Nessun influsso di rilievo, invece, per quanto riguarda i gruppi, più cospicui, delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati. A medio e lungo termine, la Confederazione si aspetta dei risparmi per quanto concerne i sussidi all’aiuto sociale, giacché grazie all’incentivo creato dal nuovo sistema di finanziamento, i Cantoni sono incoraggiati a promuovere l’attività lucrativa delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, con il conseguente calo delle spese per l’aiuto sociale che ciò comporta.
2.1.1.2 Commento alle singole disposizioni
Articolo 5 Procedura per il versamento
Capoverso 5 (abrogato)
Vedi numero 2.2.2.
Articolo 20 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese
Frase introduttiva
Attualmente, nel contesto dell’aiuto sociale, i principali fattori (budget di sostegno, pagamento dell’affitto, premi della cassa malati, rendite ecc.) si basano sull’unità temporale «mese», per cui anche i sussidi per l’aiuto sociale devono essere calcolati su tale base. Il passaggio da una somma forfettaria globale giornaliera a una mensile presuppone un pertinente adeguamento dell’articolo 20.
Affinché il passaggio alla somma forfettaria globale mensile sia concretizzato una volta per tutte, ovvero per non dover più calcolare somme forfettarie globali giornaliere, è adottata la regola seguente: La somma forfettaria mensile del mese in cui interviene l’evento che dà origine al sussidio non è versata. Invece è interamente versata la somma forfettaria mensile del mese durante il quale interviene l’evento che pone fine al sussidio. In questo modo è garantita una ripartizione media equa, tra Confederazione e Cantone, delle spese per i mesi già iniziati.
Articolo 22 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale
Capoverso 1
La transizione dal vecchio al nuovo sistema di finanziamento deve garantire la neutralità dei costi. Ciò significa che le previste modifiche al sovvenzionamento dell’aiuto sociale non devono provocare né un trasferimento delle spese dalla Confederazione ai Cantoni, né un aumento delle spese federali. Nel calcolare la somma forfettaria globale mensile, questo principio è considerato come segue.